Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16220/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di un condominio per corrispettivi dovuti per lavori di manutenzione straordinaria. Il decreto era stato notificato presso lo studio dell’amministratore del condominio, poi opposto dal condominio stesso. Successivamente la creditrice, ritenendo di poter procedere in via esecutiva per le quote dei singoli condomini morosi, notificava precetti individuali, tra cui quello rivolto alla singola condòmina ricorrente per un importo rientrante nella competenza per valore del giudice di pace. La condòmina proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., sostenendo che la notifica del decreto ingiuntivo fosse giuridicamente inesistente perché eseguita nei confronti di un soggetto che, al momento della notifica, non era più amministratore del condominio. Da ciò faceva discendere l’inefficacia del titolo esecutivo e del precetto. Contestava inoltre che la questione dovesse essere decisa dal giudice di pace, ritenendo invece competente il Tribunale che aveva emesso il decreto, poiché solo quel giudice avrebbe potuto dichiararne l’inefficacia. La società resistente eccepiva l’incompetenza per valore del Tribunale adito, sostenendo che l’opposizione riguardasse il credito precettato, di importo inferiore alla soglia di competenza del Tribunale. La ricorrente ha quindi chiesto il regolamento di competenza per ottenere la dichiarazione di competenza del Tribunale e la prosecuzione del giudizio davanti a esso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso per regolamento di competenza e ha confermato la declaratoria di incompetenza del Tribunale, affermando la competenza per valore del Giudice di Pace di Ascoli Piceno. La Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse proposto una vera opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro il precetto, non un’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo; ha inoltre escluso che la notificazione del decreto fosse inesistente, qualificandola invece come nulla, poiché l’atto era stato comunque recapitato a un soggetto non del tutto estraneo al condominio e l’attività notificatoria presentava gli elementi essenziali della notificazione. Ne è derivato che la controversia doveva essere incardinata davanti al giudice competente per valore in relazione al credito azionato in precetto. Le spese del regolamento sono state poste a carico della ricorrente, liquidate come causa di valore indeterminabile ai fini del d.m. n. 55/2014.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplina l’opposizione all’esecuzione; in caso di inesistenza della notificazione del titolo esecutivo il debitore può proporla avverso il precetto, ma non quando la deduzione investe una mera nullità della notificazione del decreto ingiuntivo.

  • art. 645 c.p.c.

    indica il rimedio ordinario di opposizione al decreto ingiuntivo; i vizi del titolo monitorio non possono essere fatti valere davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a conoscere dell’opposizione al decreto.

  • art. 650 c.p.c.

    è il rimedio dell’opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo, esperibile nei casi in cui la nullità della notificazione abbia impedito la tempestiva conoscenza del provvedimento.

  • art. 644 c.p.c.

    richiamato per affermare che l’inefficacia del decreto ingiuntivo discende, nel sistema indicato dalla ricorrente, dalla mancata valida notificazione del decreto stesso.

  • art. 7 c.p.c.

    serve per la determinazione della competenza per valore del Giudice di Pace in relazione all’importo del credito azionato.

  • art. 17 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di competenza, ma la Corte valorizza invece il credito precettato ai fini della competenza per valore.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    menzionato dalla ricorrente come ulteriore possibile rimedio davanti al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di regolamento di competenza.

  • art. 55 d.m. n. 55 del 2014

    ai fini della liquidazione delle spese del regolamento di competenza, il procedimento va considerato di valore indeterminabile perché ha ad oggetto solo la questione di competenza e non l’intera controversia.

Massime di principio

  • In tema di esecuzione fondata su decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra inesistenza e nullità della notificazione del titolo: solo la totale mancanza di un’attività notificatoria giuridicamente riconoscibile consente di opporre il diritto a procedere in executivis ex art. 615 c.p.c.; la mera nullità, invece, si colloca nell’ambito dei rimedi contro il decreto ingiuntivo e della sua opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
  • Quando il debitore propone opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e il valore del credito intimato rientra nella competenza del giudice di pace, la competenza va determinata in base al credito azionato in via esecutiva, non al valore del titolo monitorio che lo sorregge.
  • I vizi della notificazione del decreto ingiuntivo non possono essere dedotti, dopo la notificazione del precetto, davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a conoscere dell’opposizione al decreto; la tutela va esercitata con i rimedi propri del procedimento monitorio.
  • La notificazione deve ritenersi inesistente soltanto in presenza di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali della notificazione; ogni altra difformità rispetto al modello legale integra normalmente una nullità.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, la controversia ha valore indeterminabile perché oggetto del processo è solo la questione di competenza e non il merito dell’intera lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.