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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18067/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per lesioni aggravate dall'uso di arma impropria in danno di Sandro Antonio De Leo. Le doglianze principali vertevano sulla sussistenza della legittima difesa (art. 52 e art. 55 c.p.) sostenendo che lo sparo del De Leo sarebbe avvenuto in un momento in cui il pericolo non era irreversibile e che l'arma si era inceppata; sulla mancata considerazione delle censure relative all'esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 61, nn. 1 e 4 c.p.; e, specificamente per Giuseppe Argento, sulla mancata esclusione del concorso morale, posto che egli si sarebbe avvicinato senza dare apporto offensivo. I ricorsi erano limitati nei motivi ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto provata, anche alla luce di riprese di videosorveglianza e delle stesse deduzioni di appello, l'iniziativa aggressiva degli Argento e l'assenza dei presupposti per invocare la legittima difesa (i ricorrenti avevano contribuito a determinare la situazione di pericolo e avrebbero potuto allontanarsi). Ha inoltre ritenuto correttamente valutata la sussistenza delle aggravanti (banalità del motivo e crudeltà dell'azione) e ha confermato il concorso, anche materiale, di Giuseppe, essendosi proseguita l'aggressione quando la vittima era rimasta a terra. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione, in solido, delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 52 nella prospettiva consolidata che esclude la legittima difesa per chi abbia concorso a determinare la situazione di pericolo o possa allontanarsi senza pregiudizio e senza disonore; quindi la scriminante non è applicabile agli Argento.

  • art. 55, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato in connessione alla legittima difesa ed all'eccesso colposo; la Corte ha ritenuto che, mancando i presupposti della scriminante, non possa configurarsi neppure l'eccesso colposo giustificativo.

  • art. 61, nn. 1 e 4, cod. pen.

    Le circostanze aggravanti contestate (banalità del motivo e crudeltà) sono state ritenute sussistenti in quanto il litigio era di modesta entità e l'azione offensiva è stata valutata come particolarmente crudele.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare i limiti di specificazione dei motivi di ricorso in cassazione; i ricorrenti hanno presentato motivi ritenuti generici o manifestamente infondati nei limiti consentiti.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Citata in relazione alla trasmissione degli atti al giudice della legittimità; richiamo procedurale relativo alla modalità di trasmissione telematica degli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti; Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019; Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: non si configura legittima difesa per chi ha concorso a creare la situazione di pericolo; la contemporaneità dell'aggressione esclude la scriminante; l'eccesso colposo non è ravvisabile quando mancano i presupposti della legittima difesa.

Massime di principio

  • La legittima difesa non è invocabile da chi abbia concorso a determinare la situazione di pericolo o quando sia possibile allontanarsi senza pregiudizio: se si è iniziatori o partecipanti all'aggressione la scriminante è esclusa.
  • Per sostenere la legittima difesa è necessaria una concreta e attuale situazione di pericolo e una reazione proporzionata e necessaria; mera previsione futura di pericolo (es. ipotesi che l'arma "riprenda a funzionare") non giustifica reazioni preventive aggressive.
  • La presenza di riprese video o altri elementi probatori concordanti rafforza la valutazione del fatto fatta in sede di merito e rende più difficile la riforma in cassazione se i motivi sono generici.
  • Il concorso morale è distinto dal concorso materiale: per escludere il concorso è necessario dimostrare l'assenza di qualsiasi apporto materiale o volontario all'azione delittuosa; la prosecuzione dell'azione comune o la partecipazione attiva determinano responsabilità anche per chi non ha materialmente sparato.
  • Le aggravanti (es. motivo futile o crudeltà) sono valutate sulla base delle circostanze del fatto: un litigio di modesta entità unito a un comportamento particolarmente violento può legittimare l'applicazione delle aggravanti.
  • In cassazione i motivi vaghi, generici o manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e all'oblazione (Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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