Sentenza n. 3559/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Nola n. 1852/2023 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 05.12.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6020/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.01.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il diritto a beneficiare di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 2 ottobre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, la corresponsione del dovuto con gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre alle astreintes.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché diretta a ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ritualmente notificata, e poiché era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il giudice ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione fungibile e non potendo l'amministrazione trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di persistente inerzia, di provvedere agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati considerati impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le regole processuali applicabili al giudizio camerale di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, conferma la possibilità di accedere alla tutela esecutiva.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente, la cui attribuzione era stata accertata dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al contenuto della decisione.
- In sede di ottemperanza, la mancata prova dell'adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione esatta e integrale entro un termine assegnato dal giudice.
- Quando il termine stabilito dal giudicato per la fruizione di un beneficio sia ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, se l'obbligazione ha natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione subordinata al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e con attribuzione delle attività necessarie all'esecuzione.
- L'astreinte non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza, potendo essere negata quando, secondo una valutazione di equità del caso concreto, non risulti giustificata.
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