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Sentenza

Sentenza n. 1188/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - (quanto al ricorso introduttivo) a) del provvedimento, in data 27 giugno 2025, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l'aggiudicazione efficace, in favore della Hobby Point di Cacace Salvatore, della procedura ad inviti, ai sensi dell'art. 7 del “Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d. lgs. 36/2023 della GORI s.p.a.”, indetta dalla GORI s.p.a. per la stipula di un accordo quadro per la fornitura triennale di “Raccorderia in ghisa malleabile e pezzi speciali da installarsi sulle derivazioni d'utenza per la posa dei gruppi di misura e sulle reti idriche gestite …” dalla stazione appaltante, per un importo complessivo pari a € 250.000,00; b) del verbale della Commissione di gara n. 5 relativo alla seduta del 24 giugno 2025, all'esito della quale il Seggio ha proceduto a rivalutare le offerte economiche presentate dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura in parola ed ha, quindi: 1) redatto la relativa graduatoria, assegnando alla Hobby Point di Cacace Salvatore il punteggio complessivo di 89,25, con conseguente collocazione di tale Operatore Economico al primo posto della stessa; 2) ha assegnato alla ARTUBI s.r.l. punti complessivi pari a 87,25, con collocazione della società ricorrente al secondo posto; 3) ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore della società controinteressata; c) della suddetta graduatoria provvisoria; d) del provvedimento, in data 20 giugno 2025, con cui il Responsabile Unico del Progetto ha annullato i precedenti verbali di gara nn. 3 e 4 nonché il provvedimento, in data 30 maggio 2025, con cui la procedura in parola era stata aggiudicata in favore della ARTUBI s.r.l., ed ha, altresì, riconvocato la Commissione di gara affinché riaprisse le relative operazioni “per rivalutare le offerte tecniche dei concorrenti, conformemente a quanto specificato negli atti di gara” e rimodulasse “la graduatoria provvisoria di gara sommando i nuovi punteggi complessivi ottenuti dai singoli concorrenti a quelli già assegnati alle offerte economiche”; e) degli atti preordinati, conseguenti e/o, comunque, connessi; nonché per l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto dalla GORI s.p.A. e dalla Ditta controinteressata, nonché del diritto della società ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d'ora disponibile, con riserva di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario; e per la condanna dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni; - (quanto ai motivi aggiunti depositati il 12/8/2025) degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, nonché dei seguenti successivi atti: f) della nota GORI s.p.a., prot. 56658/2025 del 23/7/2025, con cui è stata respinta l'istanza in autotutela, inoltrata dalla ricorrente il 18.7.2025, per l'annullamento del provvedimento del 27 giugno 2025, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l'aggiudicazione efficace, in favore della Hobby Point di Cacace Salvatore.

Giustizia amministrativa202504004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento dell'originaria aggiudicazione e nuova aggiudicazione di un accordo quadro per la fornitura triennale di raccorderia e pezzi speciali, precedute dalla rinnovazione delle operazioni di gara e dalla riformulazione della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, originariamente aggiudicataria con il provvedimento del 30 maggio 2025, ha impugnato il provvedimento del 20 giugno 2025 con cui il RUP aveva annullato i verbali di gara nn. 3 e 4 e l'originaria aggiudicazione, riconvocando la Commissione per rivalutare le offerte tecniche, nonché il verbale n. 5 del 24 giugno 2025, la nuova graduatoria e l'aggiudicazione efficace del 27 giugno 2025 in favore della concorrente originariamente seconda classificata. Ha dedotto la violazione dell'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di cristallizzazione delle offerte e di immodificabilità della graduatoria, la violazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 7 dell'allegato I.2 del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia. In particolare, ha contestato la possibilità di riaprire le operazioni dopo l'aggiudicazione per escludere una concorrente originariamente terza, la conseguente ricalcolazione dei punteggi economici delle concorrenti residue e il sovvertimento della graduatoria. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di segretezza delle offerte, poiché la Commissione era stata riconvocata quando le offerte economiche erano già note. Con i motivi aggiunti ha contestato anche il diniego di autotutela del 23 luglio 2025 e la valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ritenuta indeterminata quanto ai materiali offerti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità della controinteressata, ritenendo che la ricorrente non fosse tenuta a contestare l'esclusione della concorrente originariamente terza, poiché il nucleo della sua domanda riguardava la stessa ammissibilità della rinnovazione delle operazioni di gara e il ripristino dell'originaria graduatoria. Nel merito ha accolto i primi due motivi. Ha interpretato l'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 nel senso che il principio di invarianza, pur formulato con riferimento al calcolo delle medie e alla soglia di anomalia, non consente, dopo l'aggiudicazione, di rimettere in discussione la graduatoria mediante l'esclusione postuma di un concorrente e la conseguente riparametrazione dei punteggi economici. La norma tutela la stabilità degli esiti di gara, l'affidamento dei partecipanti e la trasparenza e correttezza del confronto concorrenziale; la congiunzione "anche" dimostra inoltre che la pronuncia giurisdizionale non costituisce l'unica vicenda idonea a determinare l'invarianza. La ricalcolazione dei punteggi economici delle concorrenti residue è stata ritenuta assimilabile, per eadem ratio, al ricalcolo delle medie vietato dalla norma. È rimasto assorbito il motivo relativo alla segretezza delle offerte. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'annullamento della nuova aggiudicazione soddisfaceva l'interesse della ricorrente. Sono stati annullati il provvedimento di nuova aggiudicazione, il verbale n. 5, la graduatoria, la proposta di aggiudicazione e il provvedimento del 20 giugno 2025; è stata dichiarata l'inefficacia del contratto quadro stipulato con la nuova aggiudicataria ed è stato ordinato il subentro della ricorrente in forza dell'originaria aggiudicazione. GORI è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato; le spese tra ricorrente e controinteressata sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 12, d.lgs. 36/2023

    Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.

    La disposizione esprime un principio di invarianza e cristallizzazione della graduatoria successivo all'aggiudicazione, applicabile anche alle procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Non è consentito ricalcolare i punteggi economici delle offerte residue in conseguenza dell'esclusione postuma di un concorrente, poiché tale ricalcolo è assimilabile al ricalcolo delle medie vietato dalla norma.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    L'eccezione fondata sui fatti non contestati non determina l'inammissibilità quando il ricorrente contesta in radice la legittimità della rinnovazione delle operazioni di gara e non l'esclusione del concorrente terzo in quanto tale.

  • art. 120 c.p.a.

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale relativo alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica autonoma motivazione su tale disposizione.

  • art. 7 dell'allegato I.2 al d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica autonoma motivazione su tale disposizione.

Massime di principio

  • Il principio di invarianza previsto dall'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 non opera soltanto nelle gare aggiudicate al minor prezzo nelle quali occorre calcolare la soglia di anomalia, ma tutela più in generale la stabilità degli esiti della procedura dopo l'aggiudicazione.
  • Dopo l'aggiudicazione, la stazione appaltante non può riaprire le operazioni di gara per escludere un concorrente originariamente collocato in posizione non utile e, per effetto di tale esclusione, sovvertire la graduatoria già formata.
  • Il divieto di variazione successiva all'aggiudicazione comprende, per identità di ratio, la riparametrazione dei punteggi economici delle offerte residue quando essa dipenda dall'esclusione postuma di un concorrente, poiché tale operazione altera gli assetti consolidati della gara in modo analogo al ricalcolo delle medie.
  • Il principio di invarianza mira a garantire continuità e stabilità alla gara, a tutelare l'affidamento dei partecipanti e a impedire alterazioni della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale derivanti da vicende successive alla chiusura delle fasi rilevanti della procedura.
  • Quando l'annullamento della nuova aggiudicazione soddisfa integralmente l'interesse del concorrente originariamente aggiudicatario, le censure aggiunte dirette contro la valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario sopravvenuto diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potere

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