Cassazione Civile, Ordinanza n. 40875/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Un investitore aveva convenuto una banca deducendo di aver acquistato, su sollecitazione dell’addetto titoli della filiale, obbligazioni Cirio per circa 72.041 euro e chiedendo l’annullabilità del contratto, la restituzione del capitale e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non violati gli obblighi informativi, adeguata l’informazione sui rischi dell’investimento, adeguato l’investimento al profilo di rischio dell’attore ed escluso un conflitto di interessi della banca. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per difetto di procura alle liti, ritenendo che la procura rilasciata in primo grado fosse limitata al solo giudizio davanti al tribunale e non utilizzabile in appello, rilevando d’ufficio il vizio e negando la sanatoria ex art. 182 c.p.c. I ricorrenti hanno censurato: 1) la declaratoria officiosa di inammissibilità senza previa attivazione del contraddittorio e senza sanatoria del vizio; 2) la errata interpretazione della procura, che secondo loro valeva anche per l’appello; 3) l’erronea applicazione dell’art. 182 c.p.c. e la conseguente esclusione della sanatoria del difetto di rappresentanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata l’interpretazione della procura operata dalla corte d’appello: la formula con cui era stata conferita la procura in primo grado, pur richiamando l’azione davanti al tribunale competente, non doveva intendersi come limitata al solo primo grado, ma come riferita all’intero giudizio. Di conseguenza, la procura era valida anche per l’appello. L’accoglimento di tale motivo ha comportato l’assorbimento degli altri due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Invocato nei motivi di ricorso in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio prima della declaratoria di inammissibilità.
art. 111 Cost.
Invocato nei motivi di ricorso in relazione alle garanzie del giusto processo.
art. 99 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta violazione del contraddittorio e dell’iniziativa di parte.
art. 101 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la questione del difetto di procura avrebbe richiesto previa attivazione del contraddittorio.
art. 182 c.p.c.
Richiamato sia per censurare il mancato rilievo sanante del difetto di rappresentanza, sia per contestare l’esclusione della sanatoria; la Corte non applica la norma al caso concreto perché ritiene la procura valida, rendendo assorbito il motivo.
art. 359 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al giudizio di appello e alle regole del processo.
art. 83 c.p.c.
La Corte lo considera nel valutare la validità e l’interpretazione della procura alle liti.
art. 1362 c.c.
Invocato per l’interpretazione della procura secondo i canoni ermeneutici del contratto/negozio.
art. 1367 c.c.
Invocato per sostenere un’interpretazione della procura idonea a produrre effetti utili, cioè valida anche per l’appello.
art. 1708 c.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma senza decisiva applicazione autonoma nel dispositivo.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata in primo grado con formule non restrittive va interpretata in senso funzionale e, se manca una chiara limitazione al solo primo grado, deve intendersi riferita all’intero giudizio e quindi idonea anche per l’appello.
- Quando il testo della procura consente una lettura non limitata al solo giudizio di primo grado, non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di procura.
- L’accoglimento di un motivo che investe la validità della procura e la conseguente ammissibilità dell’impugnazione rende assorbite le ulteriori censure sulla sanatoria del vizio e sul contraddittorio preliminare.
- L’interpretazione della procura alle liti deve privilegiare il significato che ne conserva l’efficacia processuale, salvo una chiara ed espressa delimitazione al solo grado in cui è stata rilasciata.
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