Sentenza n. 4425/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1647/2025, RG n. 4347/2024, resa in data 3 marzo 2025 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo relativa all’anno scolastico 2022/2023, mediante emissione di un buono elettronico di € 500,00, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica della pronuncia in forma esecutiva, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il passaggio in giudicato è stato comprovato mediante certificazione del Tribunale di Napoli. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti con mero atto di stile e non hanno contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, era decorso e che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attribuendo alla ricorrente la Carta elettronica del valore di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre quanto dovuto a titolo di interessi. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Ha posto a carico del Ministero il compenso commissariale, determinato in € 500,00. Ha inoltre accolto la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato, fermo l’onere della ricorrente di attivarsi per l’insediamento del Commissario. Il TAR ha precisato che in sede di ottemperanza sono riconoscibili soltanto le spese successive al titolo giudiziale funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, essendo frutto della libera scelta del creditore. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di denaro a carico dell’intimata amministrazione, da corrispondere in suo favore per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva, ovvero, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per rafforzare l’effettività dell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una decisione giurisdizionale passata in giudicato, anche quando resa dal giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
Il decorso del termine di 120 giorni costituisce, nel caso concreto, uno degli elementi che consentono l’esperimento del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione statale.
artt. 474 e seguenti c.p.c.
procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.
Le spese di precetto e delle procedure esecutive civili non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, poiché attengono a uno strumento esecutivo distinto, scelto liberamente dal creditore.
DPCM 28 novembre 2016
da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo della Carta elettronica attribuita in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi abbia dato spontanea e integrale esecuzione, una volta decorso il termine previsto per l’adempimento delle Amministrazioni pubbliche.
- La mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione resistente, delle circostanze documentate dal ricorrente in ordine all’inadempimento può concorrere a fondare l’accertamento dell’inesecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, destinato a operare, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La misura prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto in forza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine assegnato, se anteriore.
- In sede di ottemperanza sono riconoscibili, oltre alle somme e agli interessi dovuti in forza del giudicato, le spese successive al titolo giudiziale che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e all’introduzione del giudizio di ottemperanza; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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