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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 1901 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Motivazione - Obbligo di motivazione - Onere di indicazione nell'avviso delle prove poste alla base del provvedimento - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di difendersi. Non è invece necessario indicare nell'avviso tutte le prove utilizzate dall'Amministrazione, poiché la motivazione dell'atto deve essere distinta dalla successiva dimostrazione, in giudizio, del fondamento della pretesa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che fosse carente di motivazione, poiché non indicava in modo specifico le prove poste a fondamento della pretesa tributaria. La questione riguardava quindi l'estensione dell'obbligo motivazionale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento

    La motivazione deve permettere al contribuente di comprendere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, ma non deve necessariamente contenere l'indicazione dettagliata delle prove poste a fondamento dell'atto.

  • Cassazione n. 11669/2002

    Occorre tenere ben distinte la motivazione di cui deve essere fornito l'avviso di accertamento dalla successiva prova del fondamento della pretesa tributaria che l'Amministrazione deve fornire in giudizio.

    La motivazione dell'avviso serve a rendere conoscibile e contestabile la pretesa; la prova della sua fondatezza può essere fornita successivamente nel processo tributario.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è motivato in modo sufficiente se indica chiaramente fatti, imponibili, imposte richieste e ragioni giuridiche della pretesa, così da consentire una difesa effettiva.
  • L'Amministrazione non è necessariamente tenuta a inserire nell'avviso l'elenco completo delle prove disponibili o degli elementi probatori utilizzati.
  • La carenza di indicazione delle prove non coincide automaticamente con un difetto di motivazione: occorre verificare se il contribuente abbia comunque potuto comprendere la pretesa e contestarla.
  • La motivazione dell'atto e l'onere della prova sono piani distinti: la prima riguarda la conoscibilità della pretesa, mentre il secondo riguarda la sua dimostrazione nel giudizio.
  • In una situazione analoga, la contestazione dell'avviso ha maggiori possibilità di successo se mancano o sono incomprensibili gli elementi essenziali della pretesa, non soltanto se non sono state elencate tutte le prove.

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