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Sentenza

Sentenza del 27/06/2018 n. 2944 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Ires e Irap - Assenza di formale trasmissione o presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria - Raddoppio dei termini - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a Ires, Irap, imposte dirette e Iva per gli anni 2004-2008. Il motivo principale riguardava la tempestività degli accertamenti: l'Amministrazione sosteneva che il raddoppio dei termini fosse applicabile anche se la denuncia penale non era stata formalmente presentata entro il termine ordinario, purché emergessero fatti comportanti l'obbligo di denuncia. Inoltre, l'Agenzia sosteneva che il raddoppio fosse applicabile anche all'Irap e che la società maltese Z fosse stata utilizzata come soggetto interposto per trasferire artificialmente all'estero profitti realizzati dalla branch italiana, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del DPR 600/1973.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto e la sentenza di primo grado è stata riformata. Gli avvisi notificati il 31 dicembre 2014 sono stati ritenuti tempestivi per tutti i periodi d'imposta, anche in assenza di una formale denuncia penale presentata entro il termine ordinario, poiché sussistevano fatti idonei a comportare l'obbligo di denuncia. Il raddoppio dei termini è stato ritenuto applicabile anche all'Irap, in quanto la relativa disciplina richiama le procedure di accertamento delle imposte dirette. Nel merito, il giudice ha ritenuto provata, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'interposizione della società maltese, priva di effettiva struttura operativa, e ha confermato la legittimità della riattribuzione alla società italiana dei profitti formalmente imputati a Z. Il ricorso originario della contribuente è stato quindi respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, DPR 600/1973

    Disciplina il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale.

    Per gli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015, il raddoppio può operare quando i fatti accertati comportano astrattamente l'obbligo di denuncia, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata entro il termine ordinario di decadenza.

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali dei reati perseguibili d'ufficio.

    L'obbligo di denuncia nasce quando sono individuabili con sufficiente certezza gli elementi di un reato, non essendo necessario l'avvio dell'azione penale o una successiva condanna.

  • Art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 128/2015

    Modifica la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.

    La disciplina si applica secondo il regime transitorio previsto per gli atti notificati anteriormente al 2 settembre 2015, coordinandosi con la successiva normativa transitoria della legge 208/2015.

  • Art. 1, commi 130 e 131, Legge 208/2015

    Prevede uno specifico regime transitorio per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta anteriori, quando non risulti applicabile il precedente regime transitorio.

  • Art. 37, comma 3, DPR 600/1973

    In sede di rettifica o di accertamento d'Ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

    La norma consente di attribuire al soggetto effettivo possessore i redditi formalmente intestati a un altro soggetto. Si applica sia all'interposizione fittizia sia a quella reale e non richiede necessariamente una condotta fraudolenta, essendo sufficiente un uso improprio o elusivo di strumenti giuridici.

  • D.Lgs. 446/1997

    Per l'accertamento dell'Irap richiama le procedure previste per le imposte dirette; per questo il giudice ha ritenuto applicabile anche all'Irap il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 del DPR 600/1973.

  • Art. 2697 c.c.

    La società contribuente aveva invocato la ripartizione dell'onere della prova, ma il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione avesse fornito elementi presuntivi sufficienti e che la società non li avesse adeguatamente confutati.

  • Art. 3, D.Lgs. 74/2000

    La condanna penale per dichiarazione fraudolenta mediante artifici è stata considerata un elemento ulteriore di conferma, pur restando autonomi il giudizio tributario e quello penale.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti notificati sotto il previgente regime, il raddoppio dei termini può essere applicato sulla base dell'obbligo astratto di denuncia derivante dai fatti accertati; non è indispensabile dimostrare che la denuncia sia stata formalmente presentata entro il termine ordinario.
  • La mera presenza di un sospetto generico non basta: l'Amministrazione deve individuare elementi obiettivi e sufficientemente concreti che rendano configurabile un reato tributario.
  • Il raddoppio dei termini può estendersi all'Irap quando la normativa dell'imposta richiama le procedure di accertamento delle imposte dirette.
  • Una società estera può essere considerata interposta anche se formalmente esistente e validamente costituita, qualora manchi una reale autonomia organizzativa e operativa e risulti che l'attività e i profitti siano effettivamente riconducibili al soggetto italiano.
  • Presunzioni gravi, precise e concordanti possono fondare la ripresa fiscale, soprattutto quando risultano da analisi documentali, contratti, flussi operativi e anomalie economiche convergenti.
  • La sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario, ma può costituire una fonte di prova presuntiva, da valutare autonomamente secondo le regole del processo tributario.
  • In presenza di una ricostruzione dettagliata dell'Amministrazione, il contribuente deve fornire elementi concreti e documentati per dimostrare l'effettiva autonomia della società estera e la correttezza dell'imputazione dei profitti.

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