Cassazione Penale, Ordinanza n. 12334/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso investe esclusivamente il trattamento sanzionatorio. La difesa contesta la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui, pur riconoscendo la presenza di elementi positivi e ritenendo non ostativi i precedenti penali risalenti ai fini della concessione delle attenuanti generiche, ha comunque valorizzato quei medesimi precedenti per limitare la riduzione di pena al massimo consentito dalla legge. Secondo la prospettazione difensiva, la risalenza dei precedenti avrebbe dovuto comportarne sostanzialmente la neutralizzazione; la Corte di cassazione ha però ritenuto la doglianza infondata e priva di specificità, qualificando non illogica né contraddittoria la valutazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse affetta da illogicità o contraddittorietà, poiché il giudice di appello poteva legittimamente considerare i precedenti penali, ancorché risalenti e non ostativi alle attenuanti generiche, ai fini della commisurazione della pena e della determinazione della misura della riduzione entro il massimo legale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere concesse anche in presenza di precedenti penali risalenti, ma tali precedenti possono comunque essere valutati dal giudice ai fini della determinazione della pena e dell'entità della riduzione concessa.
art. 133 c.p.
I precedenti penali e i dati positivi della personalità dell'imputato rientrano nel giudizio di commisurazione della pena, che può legittimamente tenerne conto in modo equilibrato.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La concessione delle attenuanti generiche non impedisce al giudice di valorizzare i precedenti penali, anche se risalenti, nella successiva determinazione della pena.
- La risalenza dei precedenti non comporta di per sé la loro irrilevanza: il giudice di merito può considerarli come elemento della personalità dell'imputato ai sensi dei criteri di commisurazione della pena.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura della valutazione discrezionale del giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o contraddizioni della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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