Cassazione Penale, Sentenza n. 16533/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) nullità del decreto di citazione in giudizio perché non tradotto in lingua a lui comprensibile (senegalese/french), sostenendo la sua mancata conoscenza dell'italiano e producendo l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato tradotta in francese; (2) mancata applicazione d'ufficio dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) nonostante il riconoscimento dell'art. 648, secondo comma, c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: ai sensi dell'art. 143 c.p.p. la traduzione e l'assistenza dell'interprete sono dovute solo se emerge l'incapacità di comprendere l'italiano; invece nel fascicolo risultavano atti sottoscritti dall'imputato (verbale di sequestro e verbale di identificazione) con la dicitura "La parte parla e comprende la lingua italiana", sicché la traduzione dell'istanza da parte del difensore non prova l'incapacità linguistica. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva di specificità: l'art. 131-bis c.p. richiede la valutazione della particolare tenuità e della non abitualità del comportamento, aspetti distinti dall'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, c.p.; il ricorrente non ha indicato elementi concreti sulla non abitualità. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
La traduzione degli atti e l'assistenza dell'interprete non sono automaticamente dovute allo "status" di straniero ma solo se emerge l'incapacità di comprendere la lingua italiana; occorrono elementi univoci che attestino tale incapacità.
d.lgs. n. 32/2014
Richiamato come norma d'aggiornamento dell'art. 143 c.p.p.; utile per la conferma del principio secondo cui la protezione linguistica richiede prova dell'incapacità di comprensione.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme processuali contestate dal ricorrente (nel capo di inosservanza/erronea applicazione), ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce della documentazione che attestava la comprensione dell'italiano.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione alla requisitoria del Procuratore Generale depositata ai sensi di tale disposizione; non incidente sulla decisione di inammissibilità.
art. 131-bis cod. pen.
Applicabile solo se ricorrono congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la Corte evidenzia che non è automatico il suo seguito rispetto al riconoscimento dell'art. 648 cpv. e richiede motivazione specifica su entrambi i presupposti.
art. 648, secondo comma, cod. pen.
Si tratta di una fattispecie che valuta il valore economico dell'oggetto della ricettazione e il profitto perseguito; non coincide automaticamente con i presupposti dell'art. 131-bis c.p.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare l'esiguità del danno o del pericolo ai fini della particolare tenuità dell'offesa; la Corte sottolinea che tale valutazione richiede un'applicazione concreta dei criteri di cui a questo articolo.
art. 616 c.p.p.
Norma che regola le conseguenze delle inammissibilità del ricorso in cassazione: la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e può determinare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza citata in relazione alla valutazione del profilo di colpa che giustifica l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La mera cittadinanza straniera non determina automaticamente il diritto all'interprete o alla traduzione degli atti: serve prova concreta dell'incapacità di comprendere l'italiano.
- Documenti tradotti dal difensore (es. istanza di ammissione al gratuito patrocinio) non bastano, di per sé, a dimostrare che l'imputato non capisce l'italiano, se nel processo esistono atti nei quali l'imputato dichiara di comprendere la lingua.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. occorre dimostrare non solo la particolare tenuità dell'offesa (valutata anche con i parametri dell'art. 133 c.p.) ma anche la non abitualità del comportamento; tali deduzioni devono essere specifiche e motivate.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale formulare censure specifiche e motivate; deduzioni generiche possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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