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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33303/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, dopo la riforma "Cartabia" e l'improcedibilità di alcuni reati per difetto di querela, ha revocato la misura cautelare solo con riferimento ai reati divenuti improcedibili e ha confermato gli arresti domiciliari per gli altri reati. Si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e dell'art. 275, comma 2, c.p.p., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura rispetto all'entità della pena e all'attualità delle esigenze cautelari (evitare la reiterazione), nonché la mancata valutazione qualitativa dei fatti, il tempo già trascorso in custodia, la buona condotta del detenuto e la sua dichiarata volontà di intraprendere un percorso rieducativo.

La decisione

Rigetto del ricorso in cassazione. La Corte ha ritenuto adeguata e sufficientemente motivata l'ordinanza impugnata: il Tribunale ha valutato che l'elemento nuovo (scomputo di parte delle pene per reati divenuti improcedibili) non mutava la persistenza delle esigenze cautelari rispetto ai reati residui gravi; ha confermato che il decorso del tempo, la manifesta intenzione di partecipare a iniziative rieducative o il buon comportamento non sono di per sé idonei a eliminare il pericolo di reiterazione salvo elementi concreti e valutabili; ha ricordato la giurisprudenza secondo cui anche reati divenuti improcedibili possono essere considerati come indicatori della personalità e della condotta materiale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti: la censura alla motivazione deve riguardare la mancanza o la manifesta illogicità. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata desse ragioni giuridicamente significative e non manifestamente illogiche.

  • art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sull'applicazione delle misure cautelari: il ricorrente aveva invocato violazioni relative alla previsione e motivazione della misura, ma la Corte ha ritenuto che il tribunale avesse adeguatamente valutato le esigenze cautelari e la proporzionalità della misura.

  • art. 616 cod. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a norma di questo articolo.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. l. n. 176/2020)

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, con conclusioni per iscritto, ai sensi della predetta norma.

Massime di principio

  • La revoca o la modifica di una misura cautelare non è automatica quando la durata della misura si avvicina alla pena irroganda: il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata della persistenza delle esigenze cautelari, non solo un calcolo aritmetico.
  • Il decorso del tempo e il buon comportamento del custodiato sono elementi da valutare, ma non hanno efficacia liberatoria automatica: occorrono elementi concreti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio).
  • I reati divenuti improcedibili per difetto di querela o prescritti possono comunque essere considerati dal giudice come elementi conoscitivi della condotta materiale e della personalità dell'indagato, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari.
  • La mera dichiarazione di intenzione a seguire percorsi rieducativi o il rispetto delle prescrizioni non sostituiscono, di per sé, una valutazione che attesti il concreto e attuale venir meno del pericolo cautelare; tali elementi possono, invece, essere utili se accompagnati da prove dell'efficacia del percorso intrapreso.
  • In sede di legittimità la censura della motivazione è limitata: il ricorrente deve dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p.).
  • Il giudice della libertà e il giudice del merito devono motivare specificamente la valutazione di proporzionalità e adeguatezza della misura, considerando sia la quantità che la qualità dei fatti e la prevedibile entità della pena residua, ma la valutazione motivata svolta in tal senso è difficilmente sindacabile in Cassazione se coerente e non illogica.

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