Sentenza del 20/03/2018 n. 1171 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta sulle successioni e donazioni - Trust - Atto di conferimento - Vincolo di destinazione - Presupposto di imposta - Trasferimenti di beni e diritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto di conferimento dei beni nel trust non è soggetto, al momento della costituzione del vincolo, all'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni. L'imposizione proporzionale potrà applicarsi successivamente, quando, una volta realizzate le finalità del trust, i beni o ciò che ne residua saranno trasferiti al beneficiario finale, momento in cui si realizza l'effettivo arricchimento patrimoniale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni al conferimento di beni in un trust. È stato ritenuto che il conferimento non realizzi, di per sé, un trasferimento definitivo di proprietà a favore del trust, poiché i beni restano vincolati alla gestione del trustee per il perseguimento delle finalità indicate nell'atto istitutivo. La mera segregazione patrimoniale o costituzione di un vincolo di destinazione non costituisce quindi un trasferimento imponibile in via proporzionale.
Norme richiamate
Imposta sulle successioni e donazioni
L'imposta proporzionale presuppone un effettivo trasferimento di beni o diritti idoneo a determinare un arricchimento del beneficiario. Il solo conferimento in trust, con segregazione dei beni e senza attribuzione definitiva al beneficiario finale, non integra tale presupposto.
Vincolo di destinazione e segregazione patrimoniale del trust
La segregazione dei beni conferiti e la loro destinazione a uno specifico scopo non sono sufficienti, da sole, a determinare l'applicazione dell'imposta proporzionale. Il momento fiscalmente rilevante è il successivo trasferimento al beneficiario finale.
Massime di principio
- Nel trust, l'atto di conferimento iniziale non è normalmente soggetto a imposta proporzionale sulle successioni e donazioni se non produce un trasferimento definitivo e attuale di ricchezza a favore del beneficiario.
- La mera segregazione patrimoniale o costituzione di un vincolo di destinazione non equivale, di per sé, a un trasferimento imponibile.
- Occorre distinguere tra il momento della costituzione e gestione del trust e quello dell'attribuzione finale dei beni o del residuo ai beneficiari.
- L'imposizione proporzionale può sorgere quando il beneficiario finale riceve effettivamente i beni, poiché in quel momento si realizza l'arricchimento patrimoniale rilevante.
- Per valutare casi analoghi è necessario verificare il contenuto dell'atto istitutivo, i poteri del trustee, l'effettiva titolarità dei beni e l'esistenza di un trasferimento definitivo e immediato a favore di soggetti determinati.
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