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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08494/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna in primo grado per una contravvenzione relativa a fuochi pirotecnici. Nel ricorso, tramite difensore, si è lamentata in modo generico la pretesa motivazione apparente della sentenza d'appello, sostenendo che essa non avrebbe risposto adeguatamente alle censure formulate con l'atto di appello. In particolare, la difesa aveva contestato la sussistenza del requisito della 'messa in vendita' dei fuochi, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che l'uso, così come la detenzione, dei fuochi pirotecnici integri comunque la contravvenzione contestata. La sentenza di primo grado aveva inoltre evidenziato che i manufatti rinvenuti presso la bancarella dell'imputato, e quindi esposti alla vendita, appartenevano a una categoria di artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, ravvisando sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato, quest'ultimo integrabile anche da culpa levis in assenza di una causa di giustificazione scriminante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto necessari a sostenerle. Ha valorizzato la congrua motivazione della sentenza di appello e di quella di primo grado, che avevano già affrontato il tema della messa in vendita e della qualificazione dei fuochi pirotecnici. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 678 c.p.

    La detenzione e anche l'uso dei fuochi pirotecnici sono considerati idonei a integrare la contravvenzione contestata; la condotta non richiede necessariamente la sola 'messa in vendita' quando il materiale sia comunque nella disponibilità dell'imputato in un contesto di esposizione commerciale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità le doglianze devono essere specifiche e corredate da adeguati riferimenti in fatto e in diritto; censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • La motivazione della sentenza impugnata va valutata nella sua complessiva tenuta argomentativa: non sussiste motivazione apparente quando il giudice di merito abbia affrontato i punti decisivi della controversia e spiegato le ragioni della decisione.
  • In materia di fuochi pirotecnici, la disponibilità del materiale e la sua esposizione in un contesto di vendita possono essere sufficienti a integrare la fattispecie contravvenzionale contestata, ove il giudice di merito accerti la natura degli artifici e le relative caratteristiche tecniche.
  • L'accertamento dell'elemento soggettivo può fondarsi anche su colpa lieve quando la struttura della contravvenzione lo consenta e non emerga una causa di giustificazione scriminante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di giustificazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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