Cassazione Penale, Sentenza n. 2872/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la misura cautelare intramurale per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti (D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 41) e per furto/rapina (art. 624 e 625 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che il modus operandi dei reati contestati non sarebbe riproducibile in regime di arresti domiciliari e che il giudice non avrebbe indicato elementi specifici a dimostrare l'alto rischio di reiterazione anche "da casa".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione sulle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) costituisce giudizio di merito non sindacabile in questa sede se la motivazione è esente da vizi logico-giuridici. Il Tribunale di Catanzaro aveva fornito motivazione adeguata, richiamando precedenti condanne e uno stile di vita incentrato su attività delittuose, ritenendo concreto il pericolo di reiterazione (anche di piccolo spaccio) non fronteggiabile con misure meno gravose. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 41
Norma di sostanza relativa a detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; nel caso è il capo di imputazione principale per il quale il Tribunale ha ritenuto sussistere il pericolo di reiterazione, anche in forma di "piccolo spaccio" compatibile con la possibilità di agire in regime domiciliare
Codice penale, art. 624
Furto. È uno dei reati contestati; il ricorrente sosteneva che la natura del reato impedirebbe la reiterazione in regime di arresti domiciliari, ma il giudice del riesame ha valutato complessivamente la pericolosità e la possibilità di reiterazione
Codice penale, art. 625
Circostanze aggravanti del furto/reati patrimoniali richiamate nell'imputazione; contribuiscono alla valutazione della gravità e alla necessità della misura cautelare
Codice di procedura penale, art. 274
Disciplina dell'appello e del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari: la valutazione delle esigenze cautelari rientra nel giudizio di merito che la Cassazione sindaca solo se la motivazione presenta vizi logico-giuridici
Codice di procedura penale, art. 275
Parametro di riferimento per motivare il mantenimento o l'attenuazione della misura cautelare; la Corte richiede che la motivazione sia ancorata a circostanze di fatto specifiche e all'attualità del pericolo di reiterazione
Massime di principio
- La valutazione giudiziale delle esigenze cautelari è in larga parte un giudizio di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è viziata sotto il profilo logico-giuridico.
- Per confermare una misura cautelare è necessario che il provvedimento contenga motivazione specifica e circostanziata sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, non mere congetture.
- Precedenti condanne e un comportamento che fa dell'attività delittuosa una fonte di sostentamento sono elementi rilevanti e legittimi per ritenere concreto il rischio di recidiva.
- La possibilità che reati di piccolo spaccio vengano posti in essere anche in regime di arresti domiciliari può giustificare il mantenimento di misure più afflittive se il giudice dimostra, con elementi fattuali, la fattibilità della reiterazione.
- Richiedere l'attenuazione della misura è possibile, ma il richiedente deve confutare specificamente le circostanze indicate dal giudice del riesame o dimostrare l'esistenza di misure alternative effettive e proporzionate rispetto alla pericolosità accertata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2851/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2852/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2853/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2855/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2856/2023 del 24/01/2023
- Sentenza penale · 24 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2858/2023 del 24/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →