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Sentenza

Sentenza n. 6317/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di archiviazione di un'istanza di condono edilizio ex l. n. 724/1994

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima l'archiviazione della sua istanza di condono edilizio relativa a un'unità abitativa. Il Comune aveva fondato l'archiviazione sia sulla mancata produzione della documentazione richiesta per integrare la pratica, sia sul mancato o parziale pagamento dell'oblazione e degli oneri concessori. Con il primo motivo l'appellante deduceva violazione dell'art. 3 c.p.a., difetto di motivazione, violazione dell'art. 1 l. n. 241/1990 e dell'art. 35 l. n. 47/1985, nonché falsa applicazione della normativa regionale, sostenendo che la domanda fosse completa, che la richiesta comunale fosse standardizzata e non riferita a specifiche lacune, priva di adeguata base normativa e produttiva di un aggravio procedimentale. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non gli avesse consentito un effettivo contraddittorio, non esplicitando i rilievi critici sulla pratica. L'appellante riproponeva inoltre i motivi assorbiti in primo grado: contestazione del mancato pagamento delle somme dovute; eccesso di potere per travisamento e disparità di trattamento; illegittimità del termine assegnato per l'integrazione documentale; impossibilità per il Comune di archiviare la pratica prima della scadenza del termine regionale per la definizione delle istanze di condono.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che il provvedimento comunale era plurimotivato e che la motivazione relativa alla mancata integrazione documentale era autonoma e sufficiente a sorreggerlo; pertanto, anche l'eventuale illegittimità delle ulteriori motivazioni, concernenti il pagamento dell'oblazione e degli oneri, non avrebbe comportato l'annullamento dell'atto. La richiesta documentale era giustificata dall'art. 35 l. n. 47/1985, applicabile anche al secondo condono, e riguardava elementi essenziali per l'esame della sanatoria, quali relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione fotografica, certificazione di idoneità statica e altri documenti previsti dalla legge. Il privato non aveva dimostrato di averli già prodotti né di aver adempiuto alle reiterate richieste comunali, formulate dal 1996, nuovamente nel 2008 e poi nel 2017, 2018 e 2019. Il termine iniziale di quindici giorni non è stato ritenuto decisivo, poiché l'archiviazione è intervenuta solo nel giugno 2019, dopo ulteriori solleciti, sicché l'interessato aveva avuto un periodo complessivo ampiamente sufficiente. Il differimento regionale del termine per la definizione delle pratiche pendenti non impediva al Comune di concludere prima il procedimento con un provvedimento espresso; impediva soltanto, prima della scadenza, la formazione di un silenzio-rigetto azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il Comune aveva esplicitato le carenze documentali, indicato le conseguenze dell'inerzia e concesso ulteriori possibilità di interlocuzione, mentre il privato non aveva dato seguito concreto alla dichiarata disponibilità a integrare la pratica. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 l. n. 47/1985

    all’istanza di condono vanno allegate, tra l’altro: la puntuale descrizione delle opere da sanare; documentazione fotografica idonea a descrivere lo stato dei luoghi alla data-limite per il condono; una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione sulla loro idoneità statica; il certificato di residenza del richiedente

    La norma costituisce la base giuridica delle richieste comunali di integrazione documentale, poiché individua documenti necessari per consentire l'esame dell'istanza di condono; è applicabile, per quanto rileva, anche al secondo condono disciplinato dalla l. n. 724/1994.

  • art. 39 l. n. 724/1994

    Richiamato dall'appellante in relazione ai presupposti dell'archiviazione e agli adempimenti economici del secondo condono; la relativa censura è rimasta recessiva in ragione dell'autonoma sufficienza della motivazione concernente la mancata integrazione documentale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve consentire un confronto effettivo e utile, mediante l'indicazione compiuta delle ragioni ostative e la considerazione delle osservazioni dell'interessato nel provvedimento finale. Nel caso concreto tale funzione è stata ritenuta assolta attraverso le comunicazioni comunali che specificavano le carenze e le conseguenze dell'inottemperanza.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    La disposizione positivizza il principio di leale collaborazione nei rapporti tra cittadino e amministrazione; il privato deve cooperare alla definizione del procedimento fornendo la documentazione necessaria, mentre l'amministrazione deve agevolare l'integrazione della pratica.

  • art. 31 c.p.a.

    Il differimento regionale del termine per la definizione delle pratiche di condono impedisce, prima della scadenza, la configurabilità di un silenzio-rigetto azionabile con il rito sul silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    Il rito sul silenzio non è esperibile, prima della scadenza del termine regionale stabilito per la definizione delle istanze di condono, per ottenere la declaratoria dell'obbligo di provvedere in presenza del regime temporale considerato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la partecipazione da remoto del difensore all'udienza di smaltimento.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, ciascuna astrattamente idonea a sorreggerlo, la legittimità di una sola motivazione è sufficiente a mantenerlo fermo; le censure rivolte alle altre motivazioni diventano irrilevanti ai fini dell'annullamento.
  • Nell'istruttoria delle istanze di condono edilizio, il Comune può richiedere la produzione dei documenti previsti dall'art. 35 l. n. 47/1985 e necessari a valutare la sanabilità delle opere; la mancata produzione, nonostante richieste reiterate e riferite a documenti nella disponibilità dell'interessato, può giustificare l'archiviazione della pratica.
  • Il privato che presenta un'istanza di condono deve cooperare lealmente con l'amministrazione, fornendo la documentazione necessaria all'istruttoria; la mera contestazione del termine assegnato o la dichiarazione di disponibilità a integrare la pratica, non seguita dalla produzione dei documenti, non esclude la legittimità dell'archiviazione.
  • Il differimento legislativo del termine entro il quale il Comune deve definire le pratiche di condono esclude, prima della scadenza, la formazione di un silenzio-rigetto azionabile con il rito sul silenzio, ma non impedisce all'amministrazione di concludere anticipatamente il procedimento con un provvedimento espresso, anche di archiviazione.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 assolve la propria funzione quando espone in modo concreto le ragioni ostative, consente all'interessato di presentare osservazioni e il provvedimento finale considera il contraddittorio predecisorio; l'istituto non può essere utilizzato per dilazionare indefinitamente la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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