Sentenza n. 10310/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare, con cui la Regione Umbria ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 e ha disposto che ogni azienda fornitrice dovrà versare l’importo dovuto entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria in versione integrale nonché sul sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario nonché dei relativi Allegati 1 e 2; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti al suddetto provvedimento ivi compresi, nello specifico, le deliberazioni adottate dalle Aziende Sanitarie, con le quali, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. 6 ottobre 2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 - 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, ed in particolare: a) del DGR n. 1118 del 14 novembre 2022 dell’ASL Umbria 1; b) del DGR n. 1773 del 15 novembre 2022 dell''ASL Umbria 2; c) del DGR n. 366 del 11 novembre 2022 dell''Azienda Ospedaliera di Perugia; d) del DGR n. 145 del 10 novembre 2022 dell’Azienda Ospedaliera di Terni; - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente a oggetto «Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 - 2018 in attuazione dell''articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell''articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di «Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018»; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di «Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018»; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante «Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; - del Decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, recante «Nuovi modelli di rilevazione economica “Conto economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale»; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso a quelli impugnati; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti regionali e statali concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di quantificazione e richiesta del pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Umbria che approvava gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 e intimava il versamento degli importi dovuti, nonché gli atti presupposti, tra cui le certificazioni dei fatturati delle aziende sanitarie, i decreti ministeriali, le linee guida, la circolare ministeriale, l'accordo Stato-Regioni e gli ulteriori atti connessi. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti. In vista dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95 del 2025 e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il pagamento degli oneri di ripiano ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia demolitoria e facendo venir meno l'interesse attuale della ricorrente alla decisione. Tuttavia, il pagamento non è stato considerato evento satisfattivo della pretesa azionata, poiché la domanda principale era diretta all'annullamento degli atti al fine di evitare qualsiasi pagamento, mentre il versamento ha eliminato l'utilità pratica della sentenza senza accogliere la pretesa sostanziale. Il giudice ha quindi qualificato l'esito come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anziché cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
Base normativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025
Norma in base alla quale la ricorrente ha dichiarato di avere provveduto al versamento degli oneri di ripiano.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il pagamento spontaneo dell'importo richiesto da un provvedimento amministrativo può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione demolitoria quando renda certa e definitiva l'inutilità della sentenza rispetto all'utilità pratica perseguita dal ricorrente.
- Il pagamento dell'onere contestato non costituisce necessariamente evento satisfattivo della pretesa di annullamento: se la domanda era diretta a evitare qualsiasi pagamento, il versamento elimina l'interesse alla pronuncia ma non realizza l'utilità sostanziale richiesta con il ricorso.
- Quando un fatto sopravvenuto rende inutilmente esperibile la tutela richiesta, senza soddisfare la pretesa sostanziale azionata, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e non per cessazione della materia del contendere.
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