Cassazione Penale, Ordinanza n. 29418/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo delle censure di appello e privo del necessario confronto con le ragioni poste a base della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità proposto nell'interesse dell'imputato, l'unico motivo di ricorso lamentava la mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p. Il ricorso, tuttavia, riproponeva in sostanza una censura già formulata in appello senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni con cui la Corte territoriale l'aveva disattesa (richiamo alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che il motivo difettasse di specificità, poiché si limitava a reiterare doglianze già esaminate senza una critica argomentata del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La doglianza riguardava la mancata sussunzione del fatto nell'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell'articolo.
art. 581 c.p.p.
Le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione devono essere indicati specificamente, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L'assenza di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- L'impugnazione deve consistere in una critica argomentata del provvedimento, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- La mera reiterazione di motivi di appello, anche se accompagnata da contestazioni assertive della sentenza, non soddisfa l'onere di specificità richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
Come è indicizzato
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