Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1037/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo prot. n. 17452 del 12 gennaio 2026, comunicata in pari data, con la quale è stata riscontrata negativamente la diffida di Jackpotalro S.r.l. dell'8 gennaio 2026, negando l'applicazione alla ricorrente dell'indennità mensile provvisoria di € 2.800,00 e confermando l'obbligo di versamento del canone annuo di € 108.000,00; - della successiva nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi - Ufficio Bingo, prot. n. 32737 del 19 gennaio 2026, comunicata in pari data, con cui sono state rigettate le argomentazioni della ricorrente e ribadito il diniego; - della Determinazione Direttoriale del 9 dicembre 2025, prot. 794229 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi nella parte in cui ha limitato l'applicazione dell'indennità provvisoria ai soli concessionari per la gestione del gioco del bingo che hanno promosso specifici ricorsi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l'accertamento del diritto della società ricorrente a vedersi applicare, a far data dal 1° gennaio 2025, l'indennità mensile provvisoria di € 2.800,00, nonché del conseguente credito maturato per le somme versate in eccedenza per l'anno 2025 di euro 74.400,00, salva altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali.

Giustizia amministrativa202600991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: note dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno negato l'applicazione dell'indennità mensile provvisoria di € 2.800,00 e confermato l'obbligo di versamento del canone annuo di € 108.000,00, nonché determinazione direttoriale che limitava l'indennità ai soli concessionari ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario bingo)

Prevale il privato

La controversia

La società concessionaria ha impugnato le note con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto la diffida volta a ottenere, dal 1° gennaio 2025, l'applicazione dell'indennità mensile provvisoria di € 2.800,00 e ha confermato l'obbligo di pagamento del canone annuo di € 108.000,00. È stata inoltre contestata la determinazione direttoriale del 9 dicembre 2025, nella parte in cui limitava l'applicazione dell'indennità ai soli concessionari che avevano promosso specifici ricorsi. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del diritto all'indennità e del credito per le somme asseritamente versate in eccedenza nel 2025, quantificate in € 74.400,00, oltre interessi. In via cautelare ha domandato la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati. In sede di sommaria valutazione, ha ritenuto che gli effetti della sentenza del medesimo Tribunale n. 21140/2025, che aveva annullato l'atto presupposto, dovessero essere estesi dall'amministrazione anche ai soggetti estranei a quel giudizio, inclusa la società ricorrente, in ragione della natura giuridica dell'atto annullato. Ha ravvisato il periculum in mora nel rischio di decadenza dalla concessione derivante dal mancato pagamento delle ingenti somme richieste. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, gli effetti di una sentenza di annullamento possono essere estesi dall’amministrazione anche a soggetti estranei al giudizio quando ciò sia imposto dalla natura giuridica dell’atto annullato.
  • Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione dell’atto impugnato espone il concessionario al rischio di decadenza dalla concessione per il mancato pagamento di somme ingenti.
  • La sospensione cautelare può essere concessa quando, a una sommaria valutazione, risulti necessario impedire che l’amministrazione continui ad applicare a un soggetto gli effetti di un atto già annullato con sentenza, nelle more della definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSanzioni amministrative pecuniarie
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.