Sentenza n. 5538/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato provenienti dalla vita civile (art. 1 lett. A del bando di concorso indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025), comunicato a mani in data 21 agosto 2025 e conseguente al giudizio di non idoneità della commissione per la prova di accertamento effettuata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale di sanità dal 19 al 21 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-attitudinali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 21 agosto 2025, con il quale era stato escluso dal concorso pubblico per esami per l'ammissione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, a seguito del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione nell'accertamento dei requisiti psico-attitudinali. Il Ministero dell'Interno ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che fosse stato notificato il 6 novembre 2025, oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'eccezione è stata respinta in sede cautelare, rilevandosi che la notifica all'Avvocatura generale dello Stato era avvenuta il 28 ottobre 2025. In sede cautelare il Tribunale aveva inoltre rilevato contraddizioni nei giudizi degli organi selettori e disposto la ripetizione del colloquio attitudinale con commissione in diversa composizione. In esecuzione dell'ordinanza cautelare, il candidato era stato nuovamente sottoposto a giudizio il 18 dicembre 2025, risultando ancora non idoneo. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere impugnato la nuova esclusione e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, anche perché aveva vinto un altro concorso, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione del ricorrente, pur non integrando una rinuncia rituale al ricorso ai sensi dell'art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a., è stata ritenuta idonea ad attestare il venir meno dell'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo, il giudice ha definito il giudizio coerentemente con tale sopravvenuta situazione, senza esaminare il merito dell'impugnazione. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura, dell'andamento della controversia e della particolarità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
Disciplina le formalità della rinuncia al ricorso; la dichiarazione resa dal ricorrente non è stata qualificata come rinuncia rituale, ma come manifestazione del venir meno dell'interesse a ricorrere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio può determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche quando non possieda le formalità della rinuncia rituale previste dall'art. 84 c.p.a., purché evidenzi il venir meno concreto e attuale dell'interesse a ricorrere.
- Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: quando dagli atti emerga il venir meno di una condizione dell'azione, il giudice deve definire il giudizio in coerenza con tale situazione, dichiarando l'improcedibilità senza esaminare il merito della domanda.
- La sopravvenuta adozione di un nuovo giudizio di non idoneità, non impugnato dall'interessato, e il venir meno dell'utilità perseguita con l'impugnazione originaria possono concorrere a escludere l'interesse attuale alla decisione.
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