Ordinanza n. 444/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emesso dalla Prefettura di Roma in data 29 maggio 2025, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato n. PRM/L/Q/2024/108311, richiesto al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato nell’ambito del settore “Assistenza Familiare - Colf Confedilizia - conviventi”, e di rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'Amministrazione ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di avere convocato le parti per un riesame della vicenda. L'annullamento in autotutela ha fatto venir meno l'interesse attuale alla sospensione cautelare dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Roma del 29 maggio 2025 che aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato richiesto per un rapporto di assistenza familiare come colf convivente e aveva rigettato la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da una cittadina straniera. In sede cautelare, il TAR aveva già accolto la domanda ai fini del riesame, valorizzando la documentata disabilità al 100% della persona destinata a beneficiare dell'assistenza e il livello reddituale familiare complessivo. Non sono esposti nel testo gli specifici motivi di legittimità dedotti contro il decreto.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata dichiarata improcedibile perché l'atto impugnato è stato annullato in autotutela.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare, che deve essere dichiarata improcedibile quando viene meno l'oggetto attuale della sospensione richiesta.
- Quando il giudice amministrativo dispone il riesame cautelare di un'istanza e l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento originario, la domanda cautelare diviene improcedibile; l'amministrazione deve quindi procedere alla rinnovata valutazione secondo le risultanze rilevanti emerse nel procedimento e nel giudizio.
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