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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28453/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un immobile da parte del ricorrente, immobile sul quale gravava un'iscrizione ipotecaria. L'incarico di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca era stato conferito al notaio dal venditore, dante causa dell'acquirente. Il ricorrente ha agito chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla tardiva cancellazione dell'ipoteca, che avrebbe impedito o comunque ostacolato l'ottenimento di un mutuo bancario richiesto per l'acquisto. La Corte d'appello, quale giudice del rinvio, ha rigettato la domanda ritenendo non provato il nesso di causalità tra il comportamento del notaio, pur eventualmente colpevole o inadempiente, e i danni allegati. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, con riferimento a una lettera della Banca di Roma del 3.10.2005; violazione di norme in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e del riparto dell'onere probatorio, per avere escluso il nesso causale; nullità della sentenza per motivazione incomprensibile in relazione ad alcuni passaggi della decisione; violazione dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contraddittorio e pronuncia secondo diritto, oltre che delle norme sulla diligenza e sull'adempimento, per avere escluso la colpevolezza del comportamento del notaio; ulteriore violazione del giudicato implicito e delle medesime norme sostanziali e processuali; in sintesi, il ricorso mirava a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul vizio di motivazione e sulla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che la motivazione della sentenza impugnata era esistente, lineare e comprensibile, e che le doglianze si risolvevano in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre affermato che le critiche relative alla colpevolezza del notaio erano, rispetto alla ratio decidendi, sostanzialmente irrilevanti, poiché la decisione di rigetto si fondava in via determinante sulla mancata prova del nesso causale tra la condotta del notaio e i danni lamentati. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende il principio dispositivo; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi previsti; non è consentita la doglianza sul mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è talmente contraddittoria/incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non è sufficiente il dissenso sulla sufficienza rispetto alle prove.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una responsabilità da inadempimento, ma la Corte ha ritenuto decisivo il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul nesso causale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di danno risarcibile; la Corte ha escluso il risarcimento per difetto di prova del nesso tra condotta e conseguenze dannose.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione equitativa, ma la Corte non è entrata nel merito della quantificazione per assenza del presupposto causale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per una possibile responsabilità aquiliana; la Corte ha ribadito che, comunque qualificata la domanda, mancava la prova del nesso di causalità.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul danno risarcibile da fatto illecito; la Corte ha escluso la rilevanza per difetto di prova del rapporto causale.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato i presupposti per il risarcimento in difetto di nesso causale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: incombeva al ricorrente dimostrare il nesso causale tra condotta del notaio e danni allegati.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente ma ritenuto non decisivo, poiché le doglianze si limitavano a contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sotto vari profili; la Corte ha escluso che la sentenza si fosse pronunciata oltre i limiti del chiesto o avesse omesso questioni decisive.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione del principio di decisione secondo diritto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di correttezza; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta contro la ricostruzione fattuale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la diligenza professionale; la Corte ha considerato irrilevante la doglianza rispetto alla ratio decidendi centrata sul nesso causale.

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha accolto la censura, perché non incidente sulla ragione decisiva della decisione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha esaminato una riduzione del danno, perché il rigetto discendeva prima di tutto dal difetto di prova del nesso causale.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nel motivo sul presunto contatto/rapporto obbligatorio; la Corte ha ritenuto non decisivo il tema della fonte dell'obbligazione rispetto alla mancanza di prova del nesso causale.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che la decisione si fondasse su una erronea ricostruzione del vincolo contrattuale.

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'incarico professionale; la Corte ha ritenuto irrilevante il profilo, poiché assorbito dal difetto di prova del nesso causale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il dedotto giudicato implicito interno; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a incidere sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rilettura del merito; sono scrutinabili solo errori di diritto o vizi motivazionali nei rigorosi limiti consentiti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede l'allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia violato il principio dispositivo; non è sufficiente contestare il peso attribuito alle prove.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o si discosti dal prudente apprezzamento nei casi in cui esso è normativamente imposto; non è deducibile il semplice cattivo esercizio della valutazione probatoria.
  • Il vizio di motivazione rilevante ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sussiste solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non basta dimostrare che la motivazione sia, a giudizio della parte, non convincente o insufficiente.
  • Quando la ratio decidendi si fonda sul difetto di prova del nesso causale, le censure dirette soltanto a contestare la colpevolezza o l'inadempimento del convenuto risultano ininfluenti se non incidono su quel presupposto decisivo.
  • In tema di responsabilità risarcitoria, grava sull'attore l'onere di provare non solo la condotta asseritamente illecita o inadempiente, ma anche il nesso eziologico tra tale condotta e i danni allegati; in difetto, la domanda va rigettata indipendentemente dalla qualificazione della responsabilità.
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Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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