Cassazione Civile, Sentenza n. 24999/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro avanzata dal ricorrente a seguito del licenziamento intimato dall'Ambasciata il 15/04/2019. Il ricorrente ha dedotto ulteriori domande risarcitorie per mobbing, demansionamento, danni esistenziali e di immagine e ha proposto ricorso per cassazione articolato in 18 motivi, denunciando violazioni di norme nazionali e internazionali sulla giurisdizione, nullità e illegittimità del licenziamento, vizi di motivazione e di ammissione delle prove, nonché contestando le spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di reintegrazione, richiamando il principio dell'immunità ristretta recepito dall'art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a New York il 2 dicembre 2004 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui SU 13980/2017, SU 34474/2019, SU 18661/2019). Le questioni relative alle domande risarcitorie sono state dichiarate assorbite o respinte per mancata specificazione e insufficienza di allegazioni; in particolare il censore sul demansionamento è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificazione. La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla mancata ammissione di mezzi istruttori per difetto di specificazione circa la prova e il nesso causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali quantificate in Euro 5.000,00 per compensi e Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, e deve versare l'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Art. 11 Convenzione delle Nazioni Unite (New York, 2 dicembre 2004) ratificata con L. 14 gennaio 2013, n. 5
Richiamato come fondamento dell'operatività della teoria dell'immunità ristretta: la domanda di reintegrazione che incide sull'esercizio di poteri sovrani dell'ente straniero è estranea alla giurisdizione italiana.
Art. 31 Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (24 aprile 1963) ratificata con L. 6 agosto 1967, n. 804
Invocato a sostegno delle tesi sull'immunità; la Corte comunque ha basato la decisione sul principio dell'immunità ristretta richiamato dall'art. 11 della Convenzione ONU.
Art. 10 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di giurisdizione ma non ritenuto idoneo a superare l'immunità riconosciuta all'ente straniero.
Regolamento CE n. 44/2001 (art. 18)
Riferimento procedurale invocato dal ricorrente in materia di giurisdizione; la Corte ha comunque prevalso sull'applicazione delle norme sui limiti di giurisdizione dovuti all'immunità degli Stati esteri.
Norma invocata sulla impugnazione del licenziamento; la sua applicabilità non è stata esaminata nel merito a causa dell'esclusione della giurisdizione per la domanda di reintegra.
Riferito alla tutela delle mansioni e al demansionamento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per carenza di specificazione delle domande e delle allegazioni di fatto.
Invocato dal ricorrente per contestare sanzioni disciplinari; la questione è rimasta assorbita o non candidata per carenza di istruttoria e specificazione.
Richiamato in relazione a questioni di assenza e comporto; non è stato deciso nel merito per effetto dell'assorbimento collegato alla giurisdizione.
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova invocato dal ricorrente ma non ritenuto determinante; la Corte ha rilevato l'insufficiente specificazione delle allegazioni probatorie.
Norme processuali invocate con riferimento all'istruttoria e alla motivazione; la Cassazione ha richiamato l'onere di specificazione per le contestazioni relative alla prova e alla motivazione.
Richiamato per la legittimità del licenziamento; la questione sostanziale sulla illegittimità non è stata esaminata per difetto di giurisdizione sulla reintegrazione.
Invocato in tema di nullità per licenziamento ritorsivo; non esaminato nel merito per assorbimento collegato alla giurisdizione.
Art. 24 Cost., art. 101 c.p.c., art. 111 Cost.
Richiami costituzionali e processuali su diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha però rigettato i motivi per carenza di specificazione e per principio di immunità ristretta.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite (es. SU 13980/2017, SU 34474/2019, SU 18661/2019, SU 18801/2022)
Punto di riferimento per la definizione dell'immunità ristretta: le domande di reintegrazione che incidono sui poteri pubblicistici dello Stato estero sono estranee alla giurisdizione italiana, mentre le pretese patrimoniali possono essere giudicate se non incidono sulle potestà pubblicistiche.
Richiamato in relazione alle spese; la Corte ha confermato il principio della soccombenza e il potere discrezionale del giudice di merito circa la compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando il datore di lavoro è un ente statale estero (es. ambasciata), le domande di reintegrazione che incidono sull'esercizio di poteri pubblicistici possono essere escluse dalla giurisdizione italiana per effetto dell'immunità ristretta richiamata dall'art. 11 della Convenzione ONU 2004 e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Le pretese patrimoniali connesse al rapporto di lavoro (retribuzioni, differenze retributive, e in alcuni casi risarcimenti) possono essere ammesse in giudizio in Italia se non travalicano l'autonomia e le potestà pubblicistiche dell'ente straniero e se non ricorrono ragioni di sicurezza previste dalla Convenzione.
- In sede di merito e di cassazione il ricorrente deve specificare in modo puntuale le domande, le allegazioni di fatto e i mezzi di prova richiesti; contestazioni generiche o non specificate sono di regola inammissibili.
- Chi impugna il rifiuto di ammissione di mezzi istruttori in Cassazione ha l'onere di indicare esattamente i mezzi, le circostanze da provare e dimostrare il nesso eziologico tra l'omessa ammissione e l'errore di giudizio per consentire il sindacato di legittimità.
- La decisione sulle spese processuali resta nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito, salvo violazioni del principio che impedisce di porre a carico della parte vittoriosa spese eccedenti il necessario; la Corte di cassazione controlla solo la correttezza formale del principio applicato.
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