Cassazione Civile, Sentenza n. 25004/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società hanno impugnato la sentenza di merito che aveva riconosciuto a Marco Ferrando l'inquadramento nel livello professionale Q1 Professional Senior del CCNL Mobilità a decorrere dal 2016 e le relative differenze retributive. I motivi di appello e di cassazione contestavano: l'insussistenza dell'autonomia organizzativa dei COT (Coordinamento Operativo Territoriale) e quindi l'errata qualificazione del lavoro svolto; la mancata e/o insufficiente comparazione fra livello posseduto e livello rivendicato alla luce delle declaratorie contrattuali; la presunta omissione o vizio nella valutazione e nell'ammissione della prova testimoniale (diritto alla prova); la presunta errata ripartizione o inversione dell'onere della prova; vizi di motivazione e omesso esame di censure.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui Ferrando aveva svolto in via continuativa, dal 2016, le mansioni di Coordinatore trasporto in turno fisso in sostituzione di un lavoratore inquadrato Q1, e che i COT, nonostante la riorganizzazione del 2010, mantenevano un grado di autonomia territoriale compatibile con l'inquadramento rivendicato. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle testimonianze compiuta dai giudici di merito (apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione), ha escluso l'esistenza di un vizio motivazionale tale da rimproverare la sentenza e ha respinto le doglianze relative all'onere della prova. Ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 5.000,00 per compensi e Euro 200,00 per spese, oltre oneri di legge) e ha rilevato l'eventuale obbligo del versamento di contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4
Invocato dalle ricorrenti per denunciare vizi di motivazione e omesso esame; la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato e non può sostituirsi alla valutazione di fatto del giudice di merito salvo macroscopiche carenze o contraddizioni della motivazione.
artt. 112 e 132 c.p.c.
Richiamati in relazione alla presunta nullità per mancato esame dei motivi di appello: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse articolata e congrua e che non vi fosse omesso esame di profili decisivi in grado di incidere sulla decisione.
art. 27 CCNL Mobilità (20/07/2012) e art. 26 CCNL Mobilità (16/12/2016)
Le norme contrattuali relative alle declaratorie dei livelli sono state valutate alla luce delle mansioni concrete svolte. La Corte ha condiviso l'accertamento che le funzioni esercitate dal lavoratore rientrano nell'ambito del livello Q1 per il grado di autonomia decisionale mantenuto dai COT.
art. 24 e art. 11 Cost. e artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189, 245 c.p.c.
Richiamati in relazione al diritto alla prova e alla presunta omissione di ammissione di mezzi probatori; la Corte ha ribadito che l'esame e la valutazione della prova, nonché la decisione sull'attendibilità dei testi, sono rimessi al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo in presenza dei limitati profili di illegittimità di motivazione indicati dalla giurisprudenza.
art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.
Le ricorrenti hanno denunciato inversione o errata ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice ha attribuito l'onere a parte diversa da quella cui spettava e che la sola diversa valutazione di prove offerte dalle parti non costituisce inversione illegittima. Analogamente, per art. 115 c.p.c. la Corte ha escluso che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove fuori delle regole processuali.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta delle prove da ritenere persuasive spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei casi limitati di motivazione inesistente, apparente, contraddittoria o incomprensibile.
- Per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore il lavoratore deve dimostrare con elementi di fatto (mansioni effettivamente svolte, autonomia decisionale, continuità dell'esercizio delle funzioni) la corrispondenza con la declaratoria contrattuale; le contestazioni formali sulla sola riorganizzazione non sono decisive se dall'organizzazione territoriale emerge autonomia funzionale.
- La mera produzione di testimonianze alternative non obbliga il giudice a discuterle tutte in modo puntuale: è sufficiente che la motivazione espliciti il convincimento e le ragioni per preferire alcune dichiarazioni rispetto ad altre.
- La censura per presunta omissione di prova o errata ammissione di testimoni richiede di indicare con precisione il profilo decisivo e dimostrare che il mancato esame avrebbe inciso in modo determinante sul giudizio; altrimenti si tratta di rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.
- L'onere della prova resta ripartito secondo le regole codicistiche: la contestazione dell'errata attribuzione dell'onere richiede prova che il giudice abbia effettivamente posto ad altro la prova di fatti costitutivi o abbia fondato la decisione su mezzi istruttori non introdotti dalle parti.
- In sede di impugnazione la tempestività e la specificità dei motivi sono essenziali: censure generiche o non specificamente dedotte in grado di appello rendono più difficile il sindacato in cassazione.
- La giurisprudenza consolidata limita il sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte di cassazione interviene quando manca del tutto la motivazione o questa è manifestamente contraddittoria o incomprensibile.
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