Cassazione Civile, Sentenza n. 25120/2025 del 12/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla esclusione da parte dei giudici di merito di alcune voci retributive (indennità di comando e direzione di macchina, premio di produttività in cifra fissa, premio di risultato, salario per prestazioni di qualità, indennità di navigazione e relative incidenze sul TFR) dalla base di calcolo della retribuzione per le ferie, per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute e per istituti indiretti (tredicesima, quattordicesima, riposi compensativi). Il ricorrente deduceva violazione della nozione europea di "ferie retribuite" (art. 7 Direttiva 2003/88/CE e giurisprudenza CGUE) e della disciplina comunitaria e nazionale applicabile alla gente di mare, sostenendo che le voci in contestazione costituiscono retribuzione ordinaria e devono essere comprese nel calcolo anche alla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, assorbendo il quarto, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Messina e ha disposto il rinvio alla stessa Corte in diversa composizione. La Cassazione ha affermato che, pur non essendo direttamente applicabile la Direttiva 2003/88/CE alla gente di mare, la nozione europea di retribuzione per le ferie si applica anche ai marittimi alla luce della Direttiva 1999/63/CE, della clausola 16 dell'accordo allegato e del d.lgs. 108/2005; ha stabilito che la Corte territoriale dovrà in sede di rinvio verificare, voce per voce, la natura retributiva degli emolumenti richiesti, l'eventuale presenza di clausole collettive di esclusione e, se esistenti, la loro potenziale efficacia dissuasiva rispetto all'esercizio del diritto alla ferie, pronunciando l'invalidità delle previsioni collettive incompatibili col diritto dell'Unione e rideterminando gli importi dovuti. Sono state regolate le spese e disposta la compensazione parziale.
Norme richiamate
Direttiva 2003/88/CE (art. 7)
La Cassazione richiama la nozione interpretata dalla CGUE secondo cui ferie annuali retribuite implicano il mantenimento della retribuzione ordinaria; sebbene la direttiva non si applichi direttamente alla gente di mare, la nozione che essa ha contribuito a chiarire è rilevante e deve essere considerata.
Direttiva 1999/63/CE
La direttiva che attua l'accordo sull'orario di lavoro della gente di mare contiene la clausola 16 che sancisce il diritto a ferie annuali retribuite; la Corte ritiene che tale disposizione comporti l'applicazione della nozione europea di retribuzione anche ai marittimi.
D.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 (art. 8)
Atto di recepimento della direttiva 1999/63/CE; regola le ferie per il lavoratore marittimo e conferma in ambito interno la portata della nozione di ferie retribuite da considerare in sede di calcolo.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 31, par. 2)
Richiama il principio di ferie annuali retribuite come diritto fondamentale che deve essere considerato nell'interpretazione delle norme nazionali e collettive.
Codice della navigazione (art. 325)
Prevede la delega alle norme dei contratti collettivi nella definizione della retribuzione per il personale marittimo; la Corte però chiarisce che tale delega non può prevalere su garanzie minime euro-unitarie.
Costituzione (art. 36)
Citata a supporto del principio di tutela retributiva; la Corte segnala che una disciplina interna incompatibile con le garanzie minime europee potrebbe porre profili costituzionali.
CCNL e contratto integrativo aziendale (artt. 34, 35, 48, 49 e art. 79 citati)
Le previsioni collettive che escludono determinate indennità dalla base di calcolo devono essere esaminate nella loro concreta causale; se la loro esclusione produce un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie può essere dichiarata nulla in ottica di conformità al diritto UE.
Giurisprudenza CGUE e Cassazione (Robinson-Steele, Schultz-Hoff, Williams, To.He., altre)
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza europea che definisce la nozione di retribuzione per le ferie e indica il metodo di verifica (collegamento all'esecuzione delle mansioni e correlazione allo status personale/professionale).
Massime di principio
- Per i lavoratori marittimi va applicata la nozione europea di retribuzione per le ferie: il giudice nazionale deve garantire condizioni economiche comparabili a quelle in servizio durante il periodo di ferie.
- Il giudice deve esaminare voce per voce la natura delle indennità contestate: sono retributive se hanno rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e con lo status personale/professionale del lavoratore.
- Le esenzioni previste da norme collettive non sono automaticamente decisive: occorre valutare se la loro esclusione sia compatibile con i minima di tutela dell'UE e se non abbia effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie; clausole incompatibili possono essere disapplicate o dichiarate invalide.
- In caso di dubbio sulla conformità di norme nazionali o collettive al diritto dell'Unione, il giudice nazionale deve interpretare le disposizioni in modo conforme al diritto UE e, se necessario, valutare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, salvo che il rinvio sia manifestamente non necessario.
- Se dichiarata l'invalidità di esclusioni collettive, il lavoratore potrà ottenere la rideterminazione delle somme dovute (ferie godute, indennità sostitutive, TFR, contributi) con gli accessori previsti.
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