Sentenza del 14/07/2017 n. 17459 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
M.A. aveva impugnato un'intimazione di pagamento di Euro 14.472,54 relativa a IRPEF 1995, sostenendo che il debito fosse inesigibile perché estinto mediante adesione al condono previsto dalla Legge n. 289 del 2002, art. 12, con pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo. La C.T.R. aveva accolto il ricorso ritenendo illegittimo il comportamento dell'agente della riscossione, che aveva ricevuto e gestito la domanda di definizione senza comunicare il rigetto. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che gli obblighi previsti dallo Statuto del contribuente gravassero esclusivamente sull'Amministrazione finanziaria e, dall'altro, di non essere legittimata passivamente, essendo competente soltanto l'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha affermato che il contribuente può agire anche direttamente contro l'agente della riscossione; in tal caso quest'ultimo, per evitare di rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore. Inoltre, l'art. 12 della Legge n. 289 del 2002 riguarda la fase della riscossione e attribuisce specifici compiti all'agente, sicché Equitalia è legittimata a contraddire nel giudizio. Il primo motivo, relativo agli artt. 6 e 10 della Legge n. 212 del 2000, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'altra autonoma motivazione era sufficiente a confermare la decisione. Equitalia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2002, n. 289, art. 12
Definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali
La norma interviene nella fase della riscossione e consente, al ricorrere dei presupposti, di estinguere il carico pagando una percentuale dell'importo dovuto. Poiché attribuisce specifici compiti all'agente della riscossione, quest'ultimo è legittimato a partecipare al giudizio relativo alla procedura.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 10
Conoscenza degli atti e semplificazione; tutela dell'affidamento e della buona fede
La C.T.R. aveva ritenuto che tali disposizioni fossero state violate dall'agente della riscossione per non avere comunicato il rigetto della domanda di condono. La Cassazione non ha esaminato nel merito la censura, dichiarandola inammissibile per difetto di interesse, essendo sufficiente l'altra autonoma ragione della decisione.
Codice di procedura civile, disciplina della chiamata in causa dell'ente creditore
Quando il contribuente impugna la pretesa direttamente contro l'agente della riscossione, quest'ultimo deve chiamare in causa l'ente titolare del credito se intende evitare di rispondere dell'eventuale esito sfavorevole della controversia. L'errata individuazione del legittimato passivo non rende automaticamente inammissibile la domanda.
Massime di principio
- Il contribuente può contestare una pretesa tributaria notificata o riscossa dall'agente della riscossione anche citando direttamente quest'ultimo; la controversia non è automaticamente inammissibile per mancata citazione dell'ente impositore.
- L'agente della riscossione, pur essendo normalmente un soggetto esecutivo e privo di potere impositivo, è legittimato a partecipare al giudizio quando la contestazione riguarda attività o adempimenti a esso attribuiti dalla legge nella fase di riscossione.
- Se il giudizio è promosso contro l'agente della riscossione, spetta a quest'ultimo chiamare in causa l'ente creditore per evitare di subire direttamente le conseguenze di una decisione sfavorevole; il giudice non deve necessariamente integrare d'ufficio il contraddittorio.
- Le norme sul condono o sulla definizione agevolata devono essere interpretate distinguendo tra quelle che incidono sulla determinazione dell'imposta e quelle che incidono soltanto sulla riscossione del carico già iscritto a ruolo.
- Quando una sentenza è fondata su più motivazioni autonome, è sufficiente che una di esse resti valida per confermare la decisione; le censure rivolte alle altre possono diventare inammissibili per difetto di interesse.
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