Sentenza n. 5816/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego prefettizio della licenza di guardia particolare giurata e di porto d'armi per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
L'interessato aveva impugnato il diniego con cui la Prefettura aveva respinto l'istanza presentata dal datore di lavoro, istituto di vigilanza privata, ai sensi degli artt. 134 e 138 TULPS, per consentirgli lo svolgimento del servizio di guardia giurata armata. Il diniego era fondato sulla ritenuta inaffidabilità e mancanza di buona condotta, desunte dalla pendenza di un procedimento penale per lesioni personali. Il procedimento si era concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente a remissione tacita della querela, senza accertamento penale del fatto storico e della sua riferibilità all'interessato. Il ricorrente aveva dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di essere incensurato, di avere un impeccabile stato di servizio e che le dichiarazioni rese dall'unico testimone dell'accusa escludevano l'uso di violenza. Aveva inoltre lamentato la mancata valutazione delle proprie deduzioni difensive e la violazione delle garanzie partecipative. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo sufficiente la valutazione amministrativa dell'episodio. In appello, l'interessato ha censurato la sentenza per avere avallato un provvedimento fondato su un sostanziale automatismo, privo di un'autonoma ricostruzione del fatto e di una reale ponderazione degli elementi acquisiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, ritenendo assorbenti i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. L'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel rilascio e nel controllo delle autorizzazioni di polizia, ma tale discrezionalità è soggetta al sindacato di legittimità quanto all'adeguatezza dell'istruttoria, alla certezza e congruità dei fatti posti a base della decisione e alla sufficienza della motivazione. Nel caso concreto, il diniego si fondava unicamente sulla sottoposizione dell'interessato a un procedimento penale conclusosi senza accertamento del fatto e della sua riferibilità all'appellante. La Prefettura aveva dato per scontata sia la commissione dell'episodio sia la responsabilità dell'interessato, senza svolgere un'autonoma verifica amministrativa e senza considerare le deduzioni difensive e gli elementi istruttori partecipati nel procedimento. Il giudizio di inaffidabilità risultava pertanto privo di adeguato presupposto fattuale e giuridico. Il deficit non poteva essere colmato dalle argomentazioni sviluppate dall'Amministrazione nel giudizio di primo grado, perché avrebbero integrato postumamente la motivazione con fatti e circostanze estranei al perimetro del provvedimento, integrazione non ammissibile soprattutto per gli atti discrezionali. Il provvedimento prefettizio è stato quindi annullato. Le Amministrazioni sono state condannate alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 134 e 138 TULPS
Costituiscono la base normativa dell'istanza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata e per il rilascio dei titoli abilitativi necessari allo svolgimento del servizio di guardia giurata armata.
art. 582 c.p.
La pendenza del procedimento penale per lesioni personali non può essere utilizzata come automatica prova di inaffidabilità quando il procedimento si sia concluso senza accertamento del fatto e della sua riferibilità all'interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nel rilascio e nel controllo delle autorizzazioni di polizia non esclude il sindacato giurisdizionale esterno sull'adeguatezza dell'istruttoria, sulla certezza e congruità dei fatti acquisiti e sulla sufficienza della motivazione.
- La mera sottoposizione a procedimento penale, conclusosi senza accertamento del fatto storico e della sua riferibilità all'interessato, non costituisce di per sé presupposto sufficiente per qualificare il richiedente come inaffidabile o privo di buona condotta ai fini del rilascio di una licenza di pubblica sicurezza.
- Quando il procedimento penale non abbia accertato il fatto, l'amministrazione che intenda fondare su quell'episodio un diniego di autorizzazione di polizia deve svolgere un'autonoma e concreta istruttoria sulla vicenda e sulla responsabilità dell'interessato, valutando anche le deduzioni difensive partecipate nel procedimento.
- La motivazione di un provvedimento discrezionale non può essere integrata postumamente mediante argomentazioni e fatti introdotti dall'amministrazione nel giudizio, quando tali elementi non risultino dal perimetro fattuale e motivazionale dell'atto impugnato.
- L'accertamento amministrativo dell'affidabilità richiesta per un'autorizzazione di polizia non può risolversi in un automatismo fondato su una notizia di reato o sulla sola esistenza di un procedimento penale, ma deve esplicitare il percorso logico che collega gli elementi concretamente acquisiti al giudizio negativo.
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