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Sentenza

Sentenza del 17/01/2022 n. 1311 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia notificava 14 avvisi di accertamento (anni 2006-2009) alla società e ai due soci, ritenendo la S. s.n.c. una "società di comodo" ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, e recuperando maggiori imponibili ai fini IRAP, IVA e maggiori redditi di partecipazione per i soci. La società e i soci impugnavano gli avvisi; la CTP di Treviso accoglieva i ricorsi per carenza di motivazione degli avvisi in tema di test di operatività. L'Agenzia appellava e la CTR del Veneto riformava integralmente accogliendo l'appello. In cassazione i contribuenti deducevano, tra l'altro, carenza di motivazione degli accertamenti (mancata esposizione del test di operatività e dei calcoli) e erronea valutazione del risultato numerico del test operatività effettuato dall'Ufficio. Nel corso del giudizio molte posizioni sono state estinte per adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione/condono) da parte dei soci e, in parte, della società; per la restante parte (crediti IVA nei quattro avvisi societari) la Corte ha esaminato i motivi e ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per le posizioni estinte mediante definizione agevolata (D.L. 23/10/2018 n.119, artt. 3 e 6, conv. L. 17/12/2018 n.136), elencando i dieci avvisi estinti relativi ai soci e ad alcune posizioni societarie e, successivamente, anche la rinuncia parziale della società (rottamazione-ter) per gli importi IRAP e sanzioni affidati all'Agente della Riscossione, con conseguente estinzione per cessata materia del contendere nei limiti indicati. Quanto alla parte residua (principalmente crediti IVA contestati alla società per gli anni 2006-2009), il ricorso è stato rigettato: la CTR aveva adeguatamente motivato gli avvisi (richiamo alla L. n.724/1994 art.30, dati numerici e rideterminazione degli imponibili) e la Corte di legittimità ha ritenuto infondate le censure di vizio di motivazione e di omesso esame del fatto decisivo; inoltre la Corte ha richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità sul merito probatorio. Le spese relative alla parte residua sono compensate; le spese relative alle posizioni definite restano a carico della parte che le ha anticipate; non è dovuto il "doppio contributo unificato" per le parti condonate essendo il condono sopravvenuto dopo la proposizione dei ricorsi. La sentenza impugnata è rigettata nella parte non estinta.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724

    La norma sui criteri del "test di operatività" è stata richiamata dall'Ufficio per qualificare la società come potenzialmente "di comodo"; la CTR e la Cassazione hanno ritenuto legittimo il richiamo e che gli avvisi contenessero elementi sufficienti a far conoscere il test e la motivazione dell'accertamento.

  • Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n.119

    Le disposizioni sulla definizione agevolata (rottamazione/condono) hanno prodotto l'estinzione delle relative controversie per le posizioni per le quali i contribuenti hanno aderito e pagato; la Corte ha ribadito che la definizione agevolata della società non si estende automaticamente agli accertamenti notificati direttamente ai soci, salvo adesioni separate.

  • Legge 17 dicembre 2018, n.136

    conversione del D.L. n.119/2018

    Ha convertito le norme che regolano la definizione agevolata; la Corte ha applicato gli effetti estintivi previsti dalla disciplina convertita.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi impugnati rispettassero i requisiti di motivazione formale previsti dall'art. 42 (individuazione dell'an e del quantum della pretesa, imponibili accertati, aliquote, imposte liquidate), in quanto consentivano al contribuente di difendersi efficacemente.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamata rispetto all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo: la motivazione è stata considerata sufficiente se mette il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni dell'atto e predisporre la difesa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai principi processuali tributari e al sindacato di merito, con la considerazione che la Corte di legittimità non può rimettere in discussione valutazioni di fatto proprie del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 335 c.p.c.

    Gli specifici profili dedotti in cassazione (violazione di legge per carenza di motivazione e omesso esame di punto decisivo) sono stati valutati: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che pretendono una rivalutazione del merito probatorio, richiamando i limiti del sindacato di legittimità e la regola del simultaneus processus tra impugnazioni correlate.

  • D.P.R. 26 ottobre 2002, n. 115

    art. 13, commi 1-quater e 1-bis

    La Corte ha indicato gli effetti sul contributo unificato: non è dovuto il cd. "doppio contributo" per le controversie condonate sopravvenute dopo la proposizione del ricorso; resta l'eventuale obbligo del contributo integrativo previsto dall'art.13 se dovuto.

Massime di principio

  • La definizione agevolata (condono/rottamazione) estingue le singole posizioni per le quali è stata validamente proposta e accettata: la definizione della società non si riverbera automaticamente sugli avvisi notificati ai soci, che conservano autonomia; ciascuna parte deve aderire separatamente.
  • Se il condono è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, le spese relative alle posizioni condonate restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il "doppio contributo unificato" previsto per i casi diversi.
  • L'obbligo motivazionale degli avvisi tributari è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di conoscere l'an e il quantum della pretesa e di formulare una difesa efficace: non è sempre necessario riportare in dettaglio tutti i calcoli se il contenuto dell'atto, anche tramite documentazione successiva o controdeduzioni, rende comprensibili i criteri adottati.
  • In sede di legittimità il sindacato sulle valutazioni di merito è limitato: la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riforma il convincimento motivato del giudice di merito basato sulla valutazione delle prove, salvo vizi di diritto o omesso esame di punti decisivi in termini di legge.
  • Nel contenzioso tributario, quando l'amministrazione nelle controdeduzioni espone calcoli e criteri, tali elementi possono integrare la motivazione dell'avviso purché il contribuente sia effettivamente posto in condizione di conoscere le ragioni e i risultati dell'accertamento.

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