Sentenza del 17/01/2022 n. 1311 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia notificava 14 avvisi di accertamento (anni 2006-2009) alla società e ai due soci, ritenendo la S. s.n.c. una "società di comodo" ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, e recuperando maggiori imponibili ai fini IRAP, IVA e maggiori redditi di partecipazione per i soci. La società e i soci impugnavano gli avvisi; la CTP di Treviso accoglieva i ricorsi per carenza di motivazione degli avvisi in tema di test di operatività. L'Agenzia appellava e la CTR del Veneto riformava integralmente accogliendo l'appello. In cassazione i contribuenti deducevano, tra l'altro, carenza di motivazione degli accertamenti (mancata esposizione del test di operatività e dei calcoli) e erronea valutazione del risultato numerico del test operatività effettuato dall'Ufficio. Nel corso del giudizio molte posizioni sono state estinte per adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione/condono) da parte dei soci e, in parte, della società; per la restante parte (crediti IVA nei quattro avvisi societari) la Corte ha esaminato i motivi e ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per le posizioni estinte mediante definizione agevolata (D.L. 23/10/2018 n.119, artt. 3 e 6, conv. L. 17/12/2018 n.136), elencando i dieci avvisi estinti relativi ai soci e ad alcune posizioni societarie e, successivamente, anche la rinuncia parziale della società (rottamazione-ter) per gli importi IRAP e sanzioni affidati all'Agente della Riscossione, con conseguente estinzione per cessata materia del contendere nei limiti indicati. Quanto alla parte residua (principalmente crediti IVA contestati alla società per gli anni 2006-2009), il ricorso è stato rigettato: la CTR aveva adeguatamente motivato gli avvisi (richiamo alla L. n.724/1994 art.30, dati numerici e rideterminazione degli imponibili) e la Corte di legittimità ha ritenuto infondate le censure di vizio di motivazione e di omesso esame del fatto decisivo; inoltre la Corte ha richiamato il limite del sindacato in sede di legittimità sul merito probatorio. Le spese relative alla parte residua sono compensate; le spese relative alle posizioni definite restano a carico della parte che le ha anticipate; non è dovuto il "doppio contributo unificato" per le parti condonate essendo il condono sopravvenuto dopo la proposizione dei ricorsi. La sentenza impugnata è rigettata nella parte non estinta.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
La norma sui criteri del "test di operatività" è stata richiamata dall'Ufficio per qualificare la società come potenzialmente "di comodo"; la CTR e la Cassazione hanno ritenuto legittimo il richiamo e che gli avvisi contenessero elementi sufficienti a far conoscere il test e la motivazione dell'accertamento.
Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n.119
Le disposizioni sulla definizione agevolata (rottamazione/condono) hanno prodotto l'estinzione delle relative controversie per le posizioni per le quali i contribuenti hanno aderito e pagato; la Corte ha ribadito che la definizione agevolata della società non si estende automaticamente agli accertamenti notificati direttamente ai soci, salvo adesioni separate.
Legge 17 dicembre 2018, n.136
conversione del D.L. n.119/2018
Ha convertito le norme che regolano la definizione agevolata; la Corte ha applicato gli effetti estintivi previsti dalla disciplina convertita.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ha ritenuto che gli avvisi impugnati rispettassero i requisiti di motivazione formale previsti dall'art. 42 (individuazione dell'an e del quantum della pretesa, imponibili accertati, aliquote, imposte liquidate), in quanto consentivano al contribuente di difendersi efficacemente.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Richiamata rispetto all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo: la motivazione è stata considerata sufficiente se mette il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni dell'atto e predisporre la difesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai principi processuali tributari e al sindacato di merito, con la considerazione che la Corte di legittimità non può rimettere in discussione valutazioni di fatto proprie del giudice di merito.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 335 c.p.c.
Gli specifici profili dedotti in cassazione (violazione di legge per carenza di motivazione e omesso esame di punto decisivo) sono stati valutati: la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che pretendono una rivalutazione del merito probatorio, richiamando i limiti del sindacato di legittimità e la regola del simultaneus processus tra impugnazioni correlate.
D.P.R. 26 ottobre 2002, n. 115
art. 13, commi 1-quater e 1-bis
La Corte ha indicato gli effetti sul contributo unificato: non è dovuto il cd. "doppio contributo" per le controversie condonate sopravvenute dopo la proposizione del ricorso; resta l'eventuale obbligo del contributo integrativo previsto dall'art.13 se dovuto.
Massime di principio
- La definizione agevolata (condono/rottamazione) estingue le singole posizioni per le quali è stata validamente proposta e accettata: la definizione della società non si riverbera automaticamente sugli avvisi notificati ai soci, che conservano autonomia; ciascuna parte deve aderire separatamente.
- Se il condono è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, le spese relative alle posizioni condonate restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il "doppio contributo unificato" previsto per i casi diversi.
- L'obbligo motivazionale degli avvisi tributari è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di conoscere l'an e il quantum della pretesa e di formulare una difesa efficace: non è sempre necessario riportare in dettaglio tutti i calcoli se il contenuto dell'atto, anche tramite documentazione successiva o controdeduzioni, rende comprensibili i criteri adottati.
- In sede di legittimità il sindacato sulle valutazioni di merito è limitato: la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né riforma il convincimento motivato del giudice di merito basato sulla valutazione delle prove, salvo vizi di diritto o omesso esame di punti decisivi in termini di legge.
- Nel contenzioso tributario, quando l'amministrazione nelle controdeduzioni espone calcoli e criteri, tali elementi possono integrare la motivazione dell'avviso purché il contribuente sia effettivamente posto in condizione di conoscere le ragioni e i risultati dell'accertamento.
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