Sentenza del 23/05/2019 n. 3195 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO - ONERE PROBATORIO - OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - SOGGETTO EMITTENTE FITTIZIO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in presenza di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, perché in tutto o in parte mai eseguite, e soggettivamente inesistenti, perché emesse da un soggetto fittizio o diverso da quello effettivamente coinvolto. L'Ufficio deve fornire elementi presuntivi idonei a dimostrare, con ragionevole probabilità, sia l'inesistenza dell'operazione, anche solo parziale, sia la fittizietà dell'emittente. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettività e la veridicità dell'operazione economica.
La decisione
La contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta fondata sul piano dell'onere probatorio: la semplice esibizione delle fatture o la regolarità dei relativi elementi formali non è sufficiente a provare che le operazioni siano realmente avvenute. Tali formalità, infatti, possono essere state predisposte proprio per conferire un'apparenza di realtà a operazioni fittizie. Il contribuente deve quindi fornire ulteriori elementi concreti e coerenti sulla reale esecuzione dell'operazione e sull'effettiva identità delle parti coinvolte.
Massime di principio
- In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a una contestazione generica: deve fornire elementi oggettivi o presuntivi, valutati complessivamente, idonei a rendere probabile l'inesistenza dell'operazione o la fittizietà dell'emittente.
- Quando l'Ufficio offre una dimostrazione sufficientemente concreta, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve provare l'effettività dell'operazione con documenti e circostanze ulteriori rispetto alla sola fattura.
- La regolarità formale della documentazione fiscale non dimostra automaticamente la realtà dell'operazione: occorre verificare anche pagamenti, consegne, disponibilità dei beni o servizi, rapporti commerciali e capacità economica dei soggetti coinvolti.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, è rilevante anche dimostrare che il contribuente abbia agito con la necessaria diligenza e non fosse consapevole, né potesse ragionevolmente esserlo, dell'interposizione o della fittizietà del soggetto emittente.
- La valutazione deve riguardare il complesso degli indizi e non il singolo elemento: l'assenza di prova su uno specifico aspetto non esclude l'inesistenza se gli altri elementi convergono nel dimostrarla.
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