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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 3195 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

PROCESSO - ONERE PROBATORIO - OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - SOGGETTO EMITTENTE FITTIZIO

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in presenza di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, perché in tutto o in parte mai eseguite, e soggettivamente inesistenti, perché emesse da un soggetto fittizio o diverso da quello effettivamente coinvolto. L'Ufficio deve fornire elementi presuntivi idonei a dimostrare, con ragionevole probabilità, sia l'inesistenza dell'operazione, anche solo parziale, sia la fittizietà dell'emittente. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettività e la veridicità dell'operazione economica.

La decisione

La contestazione dell'Ufficio è stata ritenuta fondata sul piano dell'onere probatorio: la semplice esibizione delle fatture o la regolarità dei relativi elementi formali non è sufficiente a provare che le operazioni siano realmente avvenute. Tali formalità, infatti, possono essere state predisposte proprio per conferire un'apparenza di realtà a operazioni fittizie. Il contribuente deve quindi fornire ulteriori elementi concreti e coerenti sulla reale esecuzione dell'operazione e sull'effettiva identità delle parti coinvolte.

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a una contestazione generica: deve fornire elementi oggettivi o presuntivi, valutati complessivamente, idonei a rendere probabile l'inesistenza dell'operazione o la fittizietà dell'emittente.
  • Quando l'Ufficio offre una dimostrazione sufficientemente concreta, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve provare l'effettività dell'operazione con documenti e circostanze ulteriori rispetto alla sola fattura.
  • La regolarità formale della documentazione fiscale non dimostra automaticamente la realtà dell'operazione: occorre verificare anche pagamenti, consegne, disponibilità dei beni o servizi, rapporti commerciali e capacità economica dei soggetti coinvolti.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, è rilevante anche dimostrare che il contribuente abbia agito con la necessaria diligenza e non fosse consapevole, né potesse ragionevolmente esserlo, dell'interposizione o della fittizietà del soggetto emittente.
  • La valutazione deve riguardare il complesso degli indizi e non il singolo elemento: l'assenza di prova su uno specifico aspetto non esclude l'inesistenza se gli altri elementi convergono nel dimostrarla.

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