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Ordinanza

Ordinanza n. 284/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del decreto del Ministero dell'Interno n. 0003888 del 27 ottobre 2025, notificato in data 28 ottobre 2025, con cui il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale di vigili del fuoco; - del verbale n. 21 del 17 ottobre 2025 con il quale la commissione medica ha giudicato il ricorrente non idoneo con la motivazione: “presenza e conferma nelle urine di etanolo in HS-GC - D.M. 2 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 4, Allegato A, punto 4” e dei relativi allegati, conosciuti a seguito di accesso agli atti; - del verbale n. 12 del 30 settembre 2025 con il quale la commissione medica sospende il giudizio per il ricorrente “in attesa di ulteriori accertamenti” e dei relativi allegati, conosciuti a seguito di istanza di accesso agli atti; - della schermata dell'area personale del ricorrente, acquisita in data 17 ottobre 2025, da cui risulta l'esito “NON IDONEO” della visita medica; - della scheda medica del ricorrente redatta in data 30 settembre 2025 dalla commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei relativi allegati (anche referti medici) conosciuti in data 20 ottobre 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti; - di tutti gli atti conosciuti in data 20 ottobre 2025 a seguito del riscontro dell'accesso agli atti formulato dal ricorrente; - del riscontro dell'istanza di riesame prot. n. 0009629 del 25 novembre 2025 con cui viene rigettata l'istanza di riesame in autotutela e la richiesta di revisione del giudizio di inidoneità inoltrata dal ricorrente in data 29 ottobre 2025; - del protocollo di visite e accertamenti preventivi per assunzioni ed arruolamenti nei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiamato nella nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0009629 del 25 novembre 2025; - della nota informativa e di consenso sottoscritta dal ricorrente nella parte in cui anche interpretata lede il diritto e gli interessi legittimi del ricorrente per come rappresentati in atti; - delle graduatorie finali e successive del concorso; - del decreto n. 239 del 12 giugno 2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; - di tutti gli atti allegati al presente ricorso e di quelli prodromici, conseguenziali, anche non conosciuti e nella parte in cui anche interpretata hanno determinato l'esclusione del ricorrente per i motivi di cui in ricorso.

Giustizia amministrativa202514627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco per presunta presenza di etanolo nelle urine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dal concorso, il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medica, gli atti degli accertamenti sanitari, il diniego dell'istanza di riesame e gli ulteriori atti della procedura. Ha dedotto che l'accertamento della presenza di etanolo nelle urine si riferiva al consumo di alcool avvenuto il giorno precedente al prelievo, in occasione di un banchetto nuziale. Secondo il ricorrente, l'amministrazione avrebbe erroneamente assimilato il consumo episodico di alcool al consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, applicando una disciplina diversa da quella prevista per l'alcool. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione si sarebbe limitata all'esame delle urine senza disporre ulteriori accertamenti, mentre gli esami CDT ed EtG su capello, autonomamente eseguiti successivamente presso strutture sanitarie pubbliche, avevano dato esito negativo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto le censure prima facie fondate ai fini cautelari. In particolare, ha ravvisato una dubbia assimilazione del consumo di alcool a quello di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonostante il consumo di alcool sia disciplinato separatamente e, secondo il punto 3 della tabella A richiamata dal decreto ministeriale n. 166 del 2019, assuma rilevanza escludente soltanto quando presenti carattere patologico, abituale o cronico. Il giudice ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, ammettendo il ricorrente alle ulteriori fasi, anche formative, della procedura concorsuale. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; sulla base della valutazione prima facie delle censure, il TAR ha accolto la domanda e sospeso il provvedimento di esclusione.

  • d.m. 2 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 4, Allegato A, punto 4

    presenza e conferma nelle urine di etanolo in HS-GC

    È stato richiamato dall'amministrazione quale fondamento del giudizio di non idoneità; il TAR ha ritenuto dubbia la sua applicazione nella parte in cui il consumo episodico di alcool sarebbe stato assimilato al consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope.

  • d.m. 4 novembre 2019, n. 166, tabella A, punto 3

    Secondo la valutazione cautelare del TAR, la disciplina relativa al consumo di alcool attribuisce rilevanza escludente alle forme patologiche, abituali o croniche di consumo, e non al mero consumo episodico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari contenuti nel provvedimento.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica dell'idoneità psico-fisica in una procedura concorsuale, il consumo episodico di alcool non può essere automaticamente assimilato al consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope quando la disciplina applicabile al consumo di alcool attribuisce rilievo escludente soltanto a forme patologiche, abituali o croniche.
  • Un giudizio di non idoneità fondato sulla mera rilevazione di etanolo nelle urine può risultare prima facie illegittimo, in sede cautelare, se l'amministrazione non chiarisce la riconducibilità del dato analitico a una condizione patologica o abituale di consumo e non applica correttamente la disciplina specifica sull'alcool.
  • Quando la rilevazione di una sostanza nei campioni biologici non consente, da sola, di distinguere tra consumo episodico e condizione patologica o abituale, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria coerente con la disciplina sostanziale applicabile e con la finalità dell'accertamento di idoneità.
  • La sospensione cautelare dell'esclusione da una procedura concorsuale può comportare l'ammissione del candidato alle successive fasi della selezione, comprese quelle formative, qualora le censure risultino prima facie fondate.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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