Sentenza del 27/04/2016 n. 8340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali versate in misura agevolata per l’acquisto di aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000. L’Ufficio riteneva che l’agevolazione non spettasse perché, alla data della compravendita, non era ancora stata stipulata una convenzione di lottizzazione tra i proprietari e il Comune. La Commissione tributaria provinciale di Sondrio aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la norma imponesse l’intervento edificatorio entro cinque anni dall’acquisto, ma non la previa stipula della convenzione. L’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo; il contribuente non ha svolto difese.
La decisione
Dopo aver proposto ricorso per Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha depositato rinuncia agli atti del giudizio. La Corte, preso atto della sopravvenuta carenza d’interesse e del conforme parere del Pubblico Ministero, ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia della ricorrente, senza decidere nel merito la questione dei requisiti dell’agevolazione. Nulla per le spese del giudizio di legittimità, poiché l’intimato non ha svolto difese. Decisione assunta il 10 marzo 2016 e depositata il 27 aprile 2016.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
La disposizione è indicata come base dell’agevolazione fiscale controversa. La Corte di Cassazione, tuttavia, non ne ha interpretato né deciso i requisiti, perché il giudizio è stato dichiarato estinto in seguito alla rinuncia dell’Agenzia.
Massime di principio
- La rinuncia del ricorrente per Cassazione, quando determina il venir meno dell’interesse alla decisione, può condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame delle questioni di merito.
- Se il resistente in Cassazione non ha svolto difese, la decisione può disporre che nulla sia dovuto per le spese del giudizio di legittimità.
- Questa decisione non stabilisce se, per l’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000, la convenzione di lottizzazione debba essere già stipulata al momento dell’acquisto: la controversia si è conclusa per rinuncia e la questione sostanziale resta non decisa dalla Cassazione.
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