Sentenza del 02/02/2021 n. 615 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tares - Avviso di accertamento - Terreno mancante di servizi idrici ed elettrici - Delibera comunale dichiarativa dei criteri per l'applicazione del tributo - Doverosità del medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto legittimo l'accertamento del Comune: il terreno, benché privo di servizi e usato come deposito, è assoggettabile alla Tares in presenza di una delibera comunale che stabilisca l'applicazione del tributo a prescindere dalla concreta produzione di rifiuti. L'impugnazione del contribuente è stata respinta e l'accertamento confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento Tares relativo a un terreno in sua locazione, sostenendo che il terreno, privo di servizi idrici ed elettrici e utilizzato come deposito, non produce rifiuti e quindi non sarebbe soggetto al tributo; il Comune aveva invece deliberato criteri comunali che prevedevano l'assoggettamento al tributo anche per dette aree.
Norme richiamate
legge 27/12/2013, n. 147
La legge disciplina la materia tributaria Tares/Tari e consente l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; il principio applicato è che, nei limiti della normativa nazionale, le deliberazioni comunali possono determinare i criteri applicativi del tributo, con conseguente obbligo contributivo anche per aree che non producono materialmente rifiuti se rientranti nei criteri adottati.
Cass. 22573/2009
La giurisprudenza di legittimità è richiamata per confermare l'orientamento secondo cui l'utilizzo del bene (es. come deposito) e le decisioni dell'ente locale sui criteri di applicazione possono legittimare l'assoggettamento al tributo anche in assenza di servizi o della concreta produzione di rifiuti.
Massime di principio
- Un terreno in uso a terzi può essere soggetto alla Tares/Tari anche se privo di allacciamenti (acqua/luce) quando il Comune, entro i limiti della legge, abbia adottato una delibera che ne prevede l'assoggettamento.
- La mancata produzione materiale di rifiuti non esonera automaticamente dal pagamento se la normativa comunale stabilisce criteri di imponibilità basati sull'uso o sulla destinazione dell'area.
- In caso di contestazione è fondamentale verificare la delibera comunale: se legittima e conforme alla normativa nazionale, costituisce fondamento valido per l'accertamento tributario.
- Per contrastare efficacemente l'avviso di accertamento il contribuente deve dimostrare l'illegittimità della delibera comunale o l'incompatibilità dell'accertamento con la normativa statale (vizi procedurali, difetto di competenza, ecc.).
- La qualificazione dell'utilizzo dell'area (deposito, agricolo, inedificato, ecc.) e i titoli contrattuali (locazione, concessione) influenzano la responsabilità tributaria; occorre esaminare contratti e uso concreto per valutare possibili linee di difesa.
Testo integrale
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