Sentenza del 20/02/2020 n. 545 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - operazioni escluse - mancanza territorialità - sono tali. Erronea applicazione dell'IVA - pagamento imposta - rivalsa - detrazione - sono privi di fondamento. Irretroattività - legge 205/17 - diritto detrazione - IVA superiore a imposta effettiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se alcune operazioni fossero imponibili ai fini IVA. La questione centrale è che le operazioni prive del requisito di territorialità sono escluse dal campo IVA; conseguentemente non possono generare né debito d'imposta né diritto a detrazione né obblighi formali. La controversia riguardava inoltre le conseguenze di un'erronea applicazione dell'IVA (versamento da parte del cedente, rivalsa sul cessionario e detrazione da parte di quest'ultimo) e l'effetto della legge 205/2017 circa la detrazione per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
La decisione
La sentenza ha stabilito che le operazioni prive del requisito di territorialità sono escluse dall'IVA: di conseguenza non nasce debito d'imposta né diritto alla detrazione e gli adempimenti formali non trovano applicazione. Se l'IVA è stata erroneamente applicata e versata dal cedente, questi ha diritto a chiederne il rimborso all'Amministrazione. La rivalsa effettuata verso il cessionario impone al cessionario di restituire l'importo versato al cedente; l'Amministrazione può invece escludere la detrazione dall'IVA indicata in dichiarazione dal cessionario qualora tale imposta non fosse dovuta. Per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della legge 205/2017, permane il diritto del cessionario alla detrazione dell'IVA nel caso in cui sia stata assolta dal cedente un'IVA in misura superiore a quella effettivamente dovuta.
Norme richiamate
legge 205/2017
Riconosce effetti per i periodi successivi alla sua entrata in vigore: il cessionario conserva il diritto alla detrazione quando l'IVA sia stata assolta erroneamente dal cedente in misura superiore a quella dovuta
principio di territorialità dell'IVA (normativa IVA di riferimento)
Le operazioni prive del requisito di territorialità sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA; tali operazioni non generano debito d'imposta né diritto alla detrazione né obblighi formali
regole sulla rivalsa e sul rimborso IVA
Se l'IVA è stata erroneamente applicata e versata dal cedente, questi può chiedere il rimborso all'Amministrazione; la rivalsa effettuata sul cessionario comporta l'obbligo di restituzione da parte del cessionario
Massime di principio
- Verificare sempre il requisito di territorialità prima di fatturare: se manca, non va applicata l'IVA né viene riconosciuta detrazione
- Se l'IVA è stata erroneamente applicata dal cedente e versata, il cedente può richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria
- Il cessionario che ha pagato l'IVA in rivalsa deve chiedere la restituzione al cedente; l'Amministrazione può comunque negare la detrazione se l'imposta non era dovuta
- Per i periodi successivi all'entrata in vigore della legge 205/2017 il cessionario conserva il diritto alla detrazione quando l'IVA sia stata erroneamente assolta dal cedente in misura superiore a quella effettiva
- Nelle controversie documentare scambi, fatture e comunicazioni: prima di chiedere rimborsi o esercitare rivalsa, tentare la rettifica contabile (nota di credito) e accordi contrattuali tra le parti per semplificare il recupero degli importi
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