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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19733/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA, IRES e IRAP per gli anni d'imposta 2002 e 2003. In appello la commissione tributaria regionale aveva ritenuto regolare la notifica della cartella eseguita a mezzo posta dall'agente della riscossione, richiamando l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e aveva dichiarato inammissibili gli altri motivi di impugnazione per aspecificità. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in due censure: da un lato ha contestato la ritenuta legittimità della notifica della cartella a mezzo posta, invocando una violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973; dall'altro ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, deducendo violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. La parte ricorrente ha anche richiamato, in apertura, un profilo di contraddittoria motivazione, che però è stato ritenuto inammissibile perché generico e non sviluppato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla motivazione contraddittoria, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla validità della notifica della cartella a mezzo posta, ma ha accolto la censura con cui si contestava l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    consente la notifica della cartella di pagamento anche mediante invio diretto, da parte del concessionario/agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, come modalità alternativa e semplificata rispetto alla notifica eseguita dai soggetti indicati nella prima parte della norma

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    la specificità dei motivi di appello va interpretata restrittivamente; è sufficiente un'esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda di gravame e delle ragioni della doglianza, potendosi ricavare la specificità dall'atto nel suo complesso

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    la rimessione in termini può operare anche nel processo tributario per riequilibrare lo scarto tra conoscenza legale ed effettiva dell'atto notificato

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    richiamato per affermare che le norme eccezionali, come quella sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, vanno interpretate restrittivamente

  • artt. 148 c.p.c. e 3 L. n. 890 del 1982

    richiamati per evidenziare che nella notificazione diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 non è prevista la relata di notifica secondo il modello ordinario

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale per affermare che il mancato avviso di ricevimento aggiuntivo non elimina la tutela del diritto di difesa, essendo comunque garantita una effettiva possibilità di conoscenza dell'atto

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento può essere validamente eseguita dall'agente della riscossione mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina speciale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza applicazione della legge n. 890 del 1982 quando si utilizza tale forma semplificata.
  • Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo: è sufficiente che dall'atto emerga in modo chiaro la volontà di censurare la decisione di primo grado e le ragioni della doglianza, anche in forma sintetica.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello tributario non è necessario che i motivi siano strutturati come critica analitica e formale di ogni argomentazione della sentenza impugnata, potendo la specificità risultare dall'intero contenuto dell'atto.
  • Nel processo tributario la rimessione in termini può essere utilizzata per riequilibrare il divario tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell'atto notificato, anche rispetto alla decadenza dall'impugnazione di atti impositivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

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