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Sentenza

Sentenza n. 593/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 114/2025, resa tra le parti, ricorso n. 221/2024 Reg. Ric., proposto dall’odierna appellante per l’annullamento: - del Decreto Rettorale prot.n. 211248–21/12/2023 (Rep. Decreti n. 10348/2023), con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva finalizzata alla copertura di n. 1 posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 - Concorso 11 - Priorità II, S.C. 05/I2 – Microbiologia - S.S.D. BIO/19 – Microbiologia - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche e dichiarato qualificato a ricoprire il posto il Prof. Domenico SCHILLACI, nato a Villabate (PA) il 23/05/1958, in luogo della Prof.ssa Alduina; - del verbale n. 1 del 20.11.2023, con il quale la Commissione, ai sensi dell’art. 8 del bando, ha individuato i criteri della valutazione comparativa; - del verbale n. 2 del 14.12.2023 con il quale è stata esaminata la documentazione presentata dai candidati (titoli e pubblicazioni); - del verbale n. 3 del 19.12.2023 con il quale è stato espresso il giudizio collegiale sui titoli e le pubblicazioni della Prof.ssa Alduina e del Prof. Schillaci (All. B) ed il giudizio comparativo sui candidati (All. C), in esito ai quali ha individuato “come candidato maggiormente qualificato il Prof. Domenico Schillaci”; - della relazione finale di riepilogo delle conclusioni raggiunte con i precedenti verbali; - dell’eventuale provvedimento (ove adottato) del Consiglio di Dipartimento con il quale è stata disposta la chiamata del Prof. Schillaci; - del contratto eventualmente stipulato tra l’Università e il Prof. Schillaci; - nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202500350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 114/2025, che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia in Microbiologia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava gli atti della procedura selettiva ex art. 18, comma 1, l. 240/2010, conclusasi con l’individuazione del controinteressato quale candidato maggiormente qualificato. Deduceva, tra l’altro, l’omessa o insufficiente valutazione della propria attività didattica, inclusa quella di terzo livello, internazionale, integrativa, di tutorato e supervisione; l’erronea valorizzazione dell’anzianità del controinteressato; la mancata considerazione o ponderazione adeguata delle attività scientifiche, istituzionali e organizzative, tra cui la responsabilità nazionale di un progetto PRIN e incarichi di coordinamento e governance; l’illegittima valorizzazione del riconoscimento World’s Top 2% Scientist; l’uso non omogeneo di indicatori bibliometrici; la valutazione di pubblicazioni di tipo review; la non piena congruenza della produzione del controinteressato con il SSD BIO/19; la sottovalutazione del proprio apporto individuale, anche in relazione alle posizioni di corresponding author e last author; la mancata predisposizione di griglie, punteggi e sottopunteggi; la mancata valutazione analitica di ciascuna pubblicazione; nonché l’omessa pronuncia del TAR su varie articolazioni delle censure. Le parti appellate eccepivano l’inammissibilità dell’appello perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito tecnico-scientifico della comparazione.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR, pur integrandone e precisandone la motivazione. Ha escluso che l’appello fosse radicalmente inammissibile: le censure, almeno nella loro prospettazione formale, denunciavano vizi di legittimità astrattamente sindacabili, quali travisamento, difetto di istruttoria, violazione dei criteri predeterminati, contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. Nel merito, ha ribadito che la valutazione comparativa nelle chiamate universitarie costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice con una diversa ponderazione dei curricula. Ha ritenuto legittima l’assenza di griglie numeriche, punteggi o pesi analitici, non essendo tali strumenti imposti dal bando o da un autovincolo della Commissione; erano sufficienti criteri qualitativi predeterminati e un giudizio complessivo intelligibile. La valutazione dell’attività didattica dell’appellante non era stata omessa, come dimostrato dal giudizio di “ottimo”; la maggiore durata e continuità dell’attività didattica del controinteressato poteva essere valorizzata, mentre l’anzianità non costituiva autonomo titolo preferenziale, ma rilevava solo quale dato fattuale indicativo di continuità e consolidamento. Le attività scientifiche, istituzionali e organizzative dell’appellante, incluso il ruolo di responsabile nazionale PRIN, erano state riconosciute come rilevanti, ma non imponevano automaticamente la sua prevalenza. Il riconoscimento World’s Top 2% Scientist non poteva valere come prova dirimente di eccellenza specificamente microbiologica, trattandosi di indicatore generale di visibilità e impatto; poteva tuttavia concorrere, se correttamente contestualizzato, alla valutazione complessiva. Le review non erano automaticamente escluse né deteriore, in assenza di una previsione del bando o di criteri commissariali in tal senso. Gli indicatori bibliometrici potevano essere utilizzati come elementi concorrenti, ma non come automatismi selettivi; le diverse metodologie prospettate dall’appellante non dimostravano un errore oggettivo o un travisamento decisivo. La produzione del controinteressato, pur interdisciplinare, non risultava estranea al SSD BIO/19. Anche la posizione autoriale dell’appellante costituiva un elemento rilevante, ma non comportava una preferenza automatica. Non era necessaria una motivazione separata per ciascuna pubblicazione, purché il giudizio complessivo fosse riferibile ai criteri stabiliti e non apodittico. È stata esclusa anche l’omessa pronuncia del TAR, poiché il primo giudice aveva deciso sui nuclei essenziali delle censure; la mancata confutazione analitica di ogni argomento interno attiene alla motivazione, non all’omessa decisione. Spese del grado integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Disciplina la procedura selettiva per la chiamata di professori universitari; la procedura è finalizzata a individuare, tra soggetti già abilitati, il candidato maggiormente qualificato in relazione allo specifico posto, settore scientifico-disciplinare e esigenze dell’Ateneo.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su una domanda, eccezione o motivo autonomamente rilevante; non sussiste quando siano omessi soltanto singoli argomenti o articolazioni interne della censura.

Massime di principio

  • Nelle procedure di chiamata di professori universitari ex art. 18 l. 240/2010, la valutazione comparativa è espressione di discrezionalità tecnica e il giudice amministrativo non può sostituire la propria ponderazione qualitativa a quella della Commissione; può però verificare la legittimità del percorso valutativo sotto i profili del travisamento, difetto di istruttoria, violazione dei criteri prefissati, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, inattendibilità del criterio tecnico o sua erronea applicazione.
  • In una procedura universitaria strutturata secondo criteri qualitativi, l’assenza di griglie, punteggi o pesi numerici non determina di per sé l’illegittimità della selezione, salvo che tali strumenti siano imposti dalla lex specialis, da un regolamento applicabile o da un autovincolo della Commissione; è sufficiente che i criteri siano predeterminati e che il giudizio comparativo sia comprensibile e verificabile.
  • La comparazione tra candidati a una chiamata universitaria non può essere ridotta a una sommatoria aritmetica di ore didattiche, CFU, pubblicazioni, citazioni, incarichi o progetti. L’anzianità, il numero dei titoli e la posizione autoriale rilevano soltanto quali elementi da inserire nella valutazione complessiva della continuità, qualità, responsabilità, congruenza disciplinare e maturità accademica, senza determinare automatismi di prevalenza.
  • Un indicatore bibliometrico generale, quale il riconoscimento World’s Top 2% Scientist, può concorrere alla valutazione della visibilità e dell’impatto complessivo di un candidato, ma non può essere assunto come prova dirimente di eccellenza nello specifico settore scientifico-disciplinare né sostituire la verifica qualitativa e contestualizzata della congruenza delle pubblicazioni.
  • Gli indicatori bibliometrici e le review possono essere considerati dalla Commissione, se non esclusi dalla lex specialis, ma devono essere inseriti in una valutazione qualitativa globale; la diversa preferenza per una fonte bibliometrica o per una metodologia di ponderazione non integra un vizio di legittimità se non è dimostrato un errore oggettivo, un travisamento decisivo o la violazione dei criteri predeterminati.
  • L’omessa pronuncia non coincide con la motivazione sintetica o non pienamente persuasiva: il giudice può esaminare congiuntamente argomenti connessi e non è tenuto a confutare ogni deduzione, documento o articolazione interna, purché la decisione individui una ratio decidendi effettiva e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potereDifetto di motivazione

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