Cassazione Penale, Sentenza n. 43665/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il rigetto dell'incidente di esecuzione e la declaratoria di inammissibilita' dell'istanza di revocazione del decreto di confisca (Tribunale di Trapani, 26/11/2014). Sosteneva che la documentazione delle Poste Italiane, comprovante libretti e buoni postali intestati a lei e contenente estratti conto con date di investimento, era stata effettivamente comunicata solo il 21/4/2017 e quindi la revocazione presentata il 28/3/2017 era tempestiva; la corte territoriale aveva invece ritenuto che la conoscenza della documentazione risalisse al febbraio 2016 e aveva quindi dichiarato tardiva la revocazione o comunque non nuova la prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la documentazione prodotta (buoni postali del 1990-1991) non costituisse "prova nuova" ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.159/2011 perché si tratta di documenti intrinsecamente deducibili e certitificativi di dati gia' conoscibili dall'interessata e quindi avrebbero dovuto essere prodotti nel procedimento di prevenzione. La Corte ha precisato che la mera data di comunicazione da parte delle Poste e' irrilevante se non accompagnata da prova di una richiesta anteriore e dell'impossibilita' di ottenerne tempestiva evasione per fatto non imputabile al ricorrente. La ricorrente e' stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 630 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alle norme processuali sulla revoca e sugli incidenti di esecuzione: la censura sulla tempestivita' e sull'ammissibilita' deve confrontarsi con i limiti procedurali previsti dal codice. La Corte ha ritenuto che non sia stata rispettata la regola della deduzione tempestiva delle prove nel procedimento originario
art. 28 d.lgs. 159/2011
Definizione di "prova nuova" ai fini della revocazione della confisca di prevenzione: e' prova nuova quella sopravvenuta dopo il procedimento o quella preesistente ma scoperta incolpevolmente dopo la definitività; non costituisce prova nuova la documentazione deducibile e non dedotta nel procedimento originario, salvo dimostrazione dell'impossibilita' di tempestiva deduzione per causa non imputabile all'interessato
art. 111 Cost.
Richiamo costituzionale al giusto processo; invocato dalla difesa ma la Corte di Cassazione non ha ravvisato violazione tale da giustificare l'ammissione del ricorso, avendo valutato la questione secondo i parametri processuali applicabili
Sentenza Sez. U, 26/05/2022, Lo Duca
Giurisprudenza interpretativa citata: conferma che la nozione di prova nuova comprende sia fatti sopravvenuti sia fatti preesistenti scoperti incolpevolmente dopo la definitività; conferma l'esclusione delle prove deducibili nel procedimento originario salvo comprovata impossibilita' di allegarle precedentemente
Massime di principio
- Perche' un documento sia "prova nuova" ai fini della revocazione della confisca di prevenzione occorre che sia o sopravvenuto dopo la conclusione del procedimento, o preesistente ma incolpevolmente scoperto dopo la definitività della misura
- Documenti che attestano fatti o titoli noti o deducibili dall'interessato nel procedimento originario non sono considerati prova nuova; la semplice comunicazione tardiva da terzi (es. Poste) non e' sufficiente se il contenuto era deducibile dal ricorrente
- Se la prova e' stata richiesta prima del procedimento originario, e' necessario dimostrare la data della richiesta e l'eventuale mancata o tardiva evasione per fatto non imputabile all'interessato (evidence della richiesta e dei solleciti)
- In casi simili conviene documentare tempestivamente tutte le richieste a terzi, conservare ricevute/PEC o altri elementi che provino l'impossibilita' di produrre la prova prima, e allegare elementi che dimostrino la novita' effettiva del materiale rispetto al procedimento di prevenzione
- La mancata prova della novita' o dell'incolpevole scoperta comporta inammissibilita' del ricorso e possibili condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43590/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43591/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43594/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43595/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43597/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43599/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →