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Sentenza

Sentenza n. 179/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza formatosi sulla sentenza n. 409/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.09.2023, notificata in data 09.10.2024;

Giustizia amministrativa202501000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 409/2023 del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 13 marzo 2024 e notificata al Ministero il 9 ottobre 2024. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente a beneficiare dell'importo annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, nonché a ricevere l'accredito delle somme corrispondenti. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero e chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato l'8 aprile 2025. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione presso la sede reale dell'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto, constatando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e il relativo importo riconosciuto dal titolo giudiziale. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stato disposto l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 87, comma 3, c.p.a., per la verifica del rispetto dei termini processuali dimidiati.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 73, comma 1, c.p.a., per la verifica della tempestività del ricorso nel rito camerale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto per procedere all'esecuzione forzata o, nel caso esaminato, per promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato recante il riconoscimento di una prestazione determinata o determinabile, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine fissato nella sentenza.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, individuandone i poteri e il termine per provvedere su richiesta della parte interessata.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce l'accoglimento della domanda quando dagli atti risulti, sulla base del titolo giudiziale e della documentazione prodotta, l'inadempimento dell'obbligo conformativo o satisfattivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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