Cassazione Civile, Ordinanza n. 25764/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce da una domanda ex art. 702-bis c.p.c. con cui una parte ha chiesto la condanna di alcuni familiari e/o aventi causa alla restituzione di un immobile sito in Sant'Anastasia, assumendo che su quella pretesa si fosse formato un giudicato favorevole in forza di una precedente sentenza di rigetto della domanda di rilascio proposta contro gli stessi soggetti o contro soggetti in posizione sostanzialmente identica. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente ricostruito il contenuto della sentenza del 2017, distinguendo tra la posizione di due chiamati in causa e ritenendo per uno l'inammissibilità per giudicato esterno e per l'altro il rigetto nel merito, con conseguente travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c.; con il secondo motivo lamentava inoltre motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in relazione agli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto coerente, da un lato, il richiamo al ne bis in idem e, dall'altro, l'affermazione secondo cui il giudice precedente avrebbe rigettato la domanda per difetto di potere-dovere di provvedere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico gli atti e le parti della sentenza su cui il motivo si fondava; inoltre il motivo risultava costruito come violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, ma in realtà investiva la corretta valutazione del giudicato, senza evocare la norma pertinente, ossia l'art. 2909 c.c. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza di motivazione apparente non rispettava i rigorosi parametri delle Sezioni Unite in tema di vizio motivazionale, essendo fondata su elementi estranei al contenuto della motivazione e non su un effettivo contrasto interno tale da rendere la decisione incomprensibile. Poiché entrambi i motivi erano inammissibili, il ricorso è stato integralmente respinto in rito; la Corte ha inoltre escluso la liquidazione delle spese, rilevando la tardività dei controricorsi e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Rito sommario utilizzato per introdurre la domanda di restituzione dell'immobile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro evocato per denunciare nullità della sentenza per violazione di legge processuale e vizi della motivazione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata per travisamento del contenuto della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile anche perché la questione riguardava in realtà il giudicato.
art. 2909 c.c.
Norma ritenuta realmente pertinente alla censura sul giudicato, ma non specificamente dedotta dal ricorrente; il suo mancato richiamo non ha inciso solo perché il motivo era comunque inammissibile ex art. 366, n. 6, c.p.c.
art. 366, n. 6, c.p.c.
È stata la principale ragione di inammissibilità del primo motivo, per mancata specifica individuazione degli atti e delle parti rilevanti.
art. 111 Cost.
Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere il vizio di motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la censura non si confrontava con il contenuto intrinseco della motivazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la doglianza fondata su atti o documenti del processo deve rispettare in modo rigoroso l'art. 366, n. 6, c.p.c., indicando specificamente quali atti siano rilevanti e quali parti di essi sorreggano la censura; non è sufficiente un richiamo generico che demandi alla Corte la ricerca autonoma del contenuto utile.
- Quando la censura mira sostanzialmente a contestare la valutazione del giudicato o la sua efficacia preclusiva, il parametro normativo realmente pertinente è l'art. 2909 c.c., non l'art. 115 c.p.c.; la deduzione erronea del vizio processuale può comunque condurre all'inammissibilità se manca l'adeguata specificazione degli atti decisivi.
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo se la sentenza presenti un contrasto irriducibile o una motivazione oggettivamente incomprensibile desumibile dal suo testo, non potendo il ricorrente fondarsi su elementi estranei alla motivazione per costruire il vizio.
- La critica in cassazione alla motivazione non può tradursi in una rilettura del merito o in una contestazione del risultato decisionale, ma deve individuare un effettivo difetto logico-giuridico del provvedimento impugnato secondo i limiti delineati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
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