Sentenza n. 12231/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonchè - della comunicazione della Giunta della Regione Toscana, recante “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l''adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pervenuta il 18 novembre 2022; - della comunicazione della Giunta della Regione Toscana, recante “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l''adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015 – INFORMAZIONI INTEGRATIVE a seguito di osservazioni e richiesta di accesso agli atti”, pervenuta il 21 novembre 2022; - del Decreto Regionale n. 24681 del 14 dicembre 2022, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell''articolo 9 ter , comma 9 bis del D.L. 78/2015”, ivi inclusi gli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, nella parte in cui inserisce Second Sight. e, per quanto occorrer possa, - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; - della circolare del Ministero dell''Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; - della circolare del Ministero dell''Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; - dell''Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; - degli atti dell''intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; - degli atti dell''intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, con riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 sul payback dei dispositivi medici, comunicazioni regionali di avvio del procedimento e decreto della Regione Toscana di approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, mediante trasposizione del ricorso straordinario, ha impugnato gli atti statali e regionali attuativi del sistema di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. Ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema, per violazione dei principi di libertà di iniziativa economica, riserva di legge, irretroattività e tutela del legittimo affidamento. In secondo luogo, ha contestato la retroattiva imposizione di una quota del corrispettivo relativo a forniture già eseguite o a contratti esauriti, nonché il contrasto con la disciplina dei contratti pubblici. In terzo luogo, ha censurato l'applicazione del meccanismo di certificazione e la violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, lamentando la non trasparenza del procedimento e, con riferimento al decreto regionale, un difetto di istruttoria nella formazione degli elenchi e nella quantificazione degli importi. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e la rimessione della questione alla Corte costituzionale. La Regione Toscana ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti regionali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso quanto agli atti statali e lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto agli atti regionali. Quanto ai decreti ministeriali, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ritenendo ragionevole e proporzionato il meccanismo di payback quale contributo solidaristico diretto alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla tutela della salute. La disciplina contiene gli elementi essenziali dell'obbligo, individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri generali di determinazione; non viola quindi la riserva di legge. Non sussiste neppure violazione dei principi di irretroattività e legittimo affidamento, poiché già dal 2015 le imprese conoscevano l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di superamento. Gli interventi normativi del 2022 hanno reso operative procedure già previste, senza innovare sostanzialmente l'obbligo. Il fatto che la concreta incidenza dell'onere fosse determinabile solo successivamente non fonda un affidamento tutelabile sul mantenimento integrale del prezzo. Quanto agli atti regionali, il TAR ha ritenuto che le Regioni svolgano attività esclusivamente tecnico-contabile e vincolata: verificano i dati di fatturato, formano gli elenchi e applicano percentuali e criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali. Esse non determinano il tetto, non certificano il suo superamento e non esercitano discrezionalità amministrativa o tecnica. Il rapporto che ne deriva è dunque obbligatorio e paritario, avente a oggetto un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo dovuto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Le relative censure possono essere riproposte davanti al giudice ordinario mediante riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
Disciplina il concorso delle aziende fornitrici al ripiano del superamento del tetto di spesa e stabilisce il criterio proporzionale basato sull'incidenza del fatturato.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
«l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»
Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito attuativo di verificare i dati contabili, individuare le aziende obbligate e imporre il pagamento delle quote già determinate secondo legge e atti statali.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano del superamento.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato, a decorrere dal 2014, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato aziendale al lordo dell'IVA e la certificazione con decreto ministeriale.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito il fondo destinato a ridurre al 48 per cento la quota di ripiano gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018; la disciplina è stata successivamente incisa dalla Corte costituzionale.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della causa dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 133 c.p.a.
È richiamato per escludere, nella controversia sugli atti regionali di quantificazione del payback, una diversa ipotesi di giurisdizione esclusiva.
Massime di principio
- Nel sistema di payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, le imprese fornitrici erano già poste dalla disciplina vigente dal 2015 nella condizione di conoscere l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano del relativo superamento; la successiva concreta determinazione dell'importo dovuto non rende retroattivo l'obbligo né fonda un legittimo affidamento sul mantenimento integrale del prezzo contrattuale.
- Il payback dei dispositivi medici costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, diretto alla razionalizzazione della spesa sanitaria e alla tutela della salute, purché la legge individui i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri essenziali di determinazione dell'onere.
- Le Regioni e le Province autonome, nell'attuazione del payback per gli anni 2015-2018, non possono determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o modificare la quota complessiva di ripiano, trattandosi di competenze già esercitate a livello statale; devono limitarsi alle attività contabili e riepilogative previste dalla legge e dagli atti ministeriali.
- Gli atti regionali che individuano le aziende soggette al payback e quantificano la quota individuale mediante applicazione matematica di percentuali e dati di fatturato costituiscono attività vincolata e meramente tecnico-contabile, priva di esercizio di potere autoritativo.
- La controversia relativa alla correttezza del calcolo dell'importo di payback richiesto con gli atti regionali attiene a un rapporto obbligatorio paritario e a un diritto soggettivo patrimoniale; essa appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
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