Cassazione Penale, Sentenza n. 1853/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). La difesa contestava: 1) insufficienza e travisamento degli elementi indiziari derivanti da intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, nonché carenza di apporto stabile del ricorrente alla cosca; 2) carenza di riscontri oggettivi alle intercettazioni; 3) uso illegittimo della presunzione di necessità cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (senza considerare tempo trascorso, incensuratezza, lavoro lecito, assenza di reati-fine); 4) errata qualificazione giuridica delle condotte (mancata riqualificazione in favoreggiamento personale, concorso esterno o reato di cui all'art. 378 c.p.); e 5) richiesta di riesame della motivazione con specifiche circostanze probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e sufficiente sui gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa, valorizzando intercettazioni, contatti con il capocosca e altre risultanze probatorie. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, in tema di misure cautelari per reati di mafia, la presunzione relativa di necessità cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con elementi concreti di recesso o esaurimento dell'attività associativa. Sono state ritenute infondate le richieste di riqualificazione delle condotte in favoreggiamento o concorso esterno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
norma richiamata per il ricorso di riesame (procedura cautelare) a tutela dell'indagato; contestualizzata come norma procedurale di impugnazione
art. 416-bis c.p.
fattispecie di reato contestata (associazione di tipo mafioso); la Corte conferma che per la misura cautelare è sufficiente una qualificata probabilità di partecipazione desumibile da gravi, precisi e concordanti indizi
art. 416-bis.1 c.p.
richiamato in tema di modalità associative e responsabilità connessa alla struttura mafiosa, disponibile alla valutazione indiziaria nel giudizio cautelare
art. 273 c.p.p.
richiamata tra le regole procedurali connesse alla fase cautelare e alle esigenze istruttorie; la Corte richiede motivazione conforme ai parametri di legge
art. 292 c.p.p.
criteri di motivazione del giudice del riesame: la decisione deve contenere una motivazione conforme al modello dell'art. 292 (analisi degli indizi e delle ragioni della misura), e ciò è stato ritenuto rispettato dal Tribunale
art. 274 c.p.p.
norma che disciplina le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base dei gravi indizi emersi
art. 275, comma 3, c.p.p.
introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di mafia; la Corte ribadisce che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti di recesso o cessazione dell'attività associativa
art. 378 c.p.
norma relativa al favoreggiamento personale: evocata dalla difesa per una possibile riqualificazione, ma la Corte ha ritenuto la fattispecie di partecipazione più coerente con il quadro indiziario raccolto
art. 192 c.p.p.
richiamata indirettamente nel confronto tra prova indiziaria e gravità indiziaria necessaria per la cautela; la Corte distingue i diversi livelli di prova richiesti
art. 546 c.p.p. (richiamato)
citato come parametro strutturale del modello motivazionale cui si ispira l'art. 292 c.p.p.; il riesame deve motivare la decisione anche se basata su indizi
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiama l'onere di specificità del ricorso: la Corte ha rigettato motivi aspecifici che non contestavano adeguatamente la motivazione impugnata
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
disp. att. art. 173 c.p.p.
limite alla formulazione dei motivi di ricorso richiesto dalla difesa (richiamato nel testo come parametro di specificità)
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per reati di tipo mafioso il giudice può fondare la decisione anche su intercettazioni e indizi diretti senza riscontri esterni, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti e la motivazione sia logica e circostanziata
- La presunzione relativa di necessità cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non si supera con il mero decorso del tempo ("tempo silente"); serve prova oggettiva di recesso dall'associazione o di esaurimento dell'attività del sodalizio
- La distinzione tra partecipazione mafiosa, favoreggiamento e concorso esterno dipende dalla organicità del rapporto col sodalizio: un apporto sistematico e un ruolo riconoscibile orientano verso la partecipazione, non verso forme episodiche di aiuto
- In cassazione il sindacato sulla valutazione probatoria è molto limitato: sono ammissibili censure solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa riconsiderazione dei fatti
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare in casi di mafia la difesa deve proporre elementi concreti e specifici (es. documentazione di recesso, prove di attività lavorativa stabile e continuativa, contraddittorio su specifiche captazioni) e impugnare la logica motivazionale punto per punto
- Le intercettazioni, anche se criptiche, sono materia di valutazione di fatto del giudice di merito e richiedono nel ricorso per cassazione l'indicazione puntuale di errori logici o interpretativi per essere ritenute fondate
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