Cassazione Penale, Sentenza n. 14289/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di insolvenza fraudolenta e, in accoglimento della domanda della parte civile, aveva liquidato il danno patrimoniale e non patrimoniale. Il ricorso per Cassazione, proposto dal difensore, censurava: (i) vizio di motivazione circa la valutazione delle prove dichiarative e documentali, contestando che il dipendente Gulinello avesse poteri di rappresentanza dell'imputato e che vi fossero rapporti diretti tali da provare l'intenzionalita di non adempiere; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato ex art. 641 c.p., in particolare sul dolo e sulla prova dello stato di insolvenza al momento dell'assunzione delle obbligazioni; (iii) vizio di motivazione sulla condanna al risarcimento e sulla quantificazione del danno, sostenendo che l'eventuale responsabilità civile spettasse alla Cooperativa CTA e non al ricorrente, società poi cancellata dal registro delle imprese, e che non sussistessero elementi per liquidare il danno non patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della corte territoriale che aveva ricostruito l'addebito soggettivo ritenendo che Gulinello avesse agito in nome e per conto dell'imputato e che i regolari pagamenti precedenti e la prosecuzione dei rifornimenti nonostante la sopravvenuta insolvenza dimostrassero la dissimulazione dello stato di crisi e il dolo. Ha inoltre confermato la liquidazione del danno patrimoniale sulla base delle fatture documentate e del danno non patrimoniale, e ha respinto l'eccezione che le conseguenze civili dovessero gravare solo sulla cooperativa, richiamando il principio di immedesimazione organica ex art. 74 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile per euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.I. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Citata come base procedurale per la trattazione con contraddittorio cartolare del ricorso in Cassazione
art. 641 cod.pen.
Norma richiamata quale fattispecie contestata (insolvenza fraudolenta). La Corte ha interpretato che la dissimulazione dello stato di insolvenza, anche tramite silenzio e la prosecuzione del rapporto di somministrazione sapendo dell'impossibilità di pagare, può integrare l'elemento soggettivo del reato (dolo)
art. 74 cod.proc.pen.
Richiamato per giustificare l'imputazione alle persone fisiche delle conseguenze civili derivanti dal reato commesso nell'ambito dell'organizzazione societaria, evidenziando l'immediata ricaduta pregiudizievole sull'imputato in ragione dell'immedesimazione organica con la cooperativa
Massime di principio
- In contratti di somministrazione a prestazioni periodiche e continue, ogni singola fornitura è autonoma: il proseguire dei rifornimenti dopo che una parte è venuta a conoscenza della crisi finanziaria dell'altra può essere interpretato come dissimulazione e integrare il dolo per insolvenza fraudolenta.
- Il silenzio o la mancata comunicazione della sopravvenuta condizione di insolvenza può configurare una forma di dissimulazione rilevante penalmente se è idonea al preordinato proposito di non adempiere.
- La prova dello stato di insolvenza al momento dell'assunzione dell'obbligazione può essere desunta dal comportamento anteriore e successivo all'inadempimento (pagamenti irregolari, continuità di rifornimenti nonostante i segnali di crisi, ecc.).
- La responsabilità civile conseguente a un reato può essere attribuita anche alla persona fisica collegata organicamente alla società quando sussista una immedesimazione tale da far ricadere su di essa le conseguenze, secondo i criteri processuali richiamati (es. art. 74 c.p.p.).
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti se la doglianza rappresenta in realtà una diversa valutazione delle emergenze probatorie: i vizi di motivazione devono essere effettivi e non una mera richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio.
- La prescrizione estingue il reato ma non impedisce che la parte civile ottenga la liquidazione del danno in sede civile o, se proposta, nel giudizio penale se compatibile con l'esito processuale.
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