Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/981

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/981 della Commissione, del 24 aprile 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R0981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinati prodotti avicoli, in risposta a nuovi focolai di HPAI in Canada, Cile e Regno Unito. Contestualmente, recepisce l’evoluzione favorevole della situazione epidemiologica in una zona del Canada, per la quale l’ingresso è nuovamente autorizzato. Le modifiche operano tramite aggiornamento puntuale degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e hanno effetto urgente per evitare perturbazioni degli scambi.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate o sospese da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Cile e Regno Unito.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi. L’effetto riguarda in particolare le zone del Canada, del Cile e del Regno Unito elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Sono interessate le aree colpite da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), nonché una zona canadese per la quale le misure restrittive vengono revocate; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Cile e Regno Unito

Il regolamento interviene nel quadro della disciplina UE sulla sanità animale per aggiornare gli elenchi delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli. La Commissione adotta le modifiche in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e, per una zona del Canada, alla sopravvenuta cessazione del rischio sanitario evidenziata da informazioni aggiornate trasmesse dallo Stato terzo.

Quadro normativo di riferimento

La misura si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione del paese terzo o territorio interessato negli elenchi UE previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. La Commissione richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene negli allegati da I a XXII gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati.

Ambito materiale: prodotti interessati

Il regolamento riguarda due gruppi di prodotti disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404:

  • partite di pollame e materiale germinale di pollame, contemplate nell’allegato V;
  • carni fresche di pollame e selvaggina da penna, contemplate nell’allegato XIV.

Le modifiche operano dunque sul perimetro geografico delle zone ammesse, senza incidere sulla struttura generale del sistema di controlli, ma aggiornando le aree autorizzate o sospese in funzione della situazione epidemiologica.

Focolai notificati e misure restrittive

La Commissione prende atto di tre nuovi focolai di HPAI notificati rispettivamente da Canada, Cile e Regno Unito:

  • Canada: due focolai nella provincia del Saskatchewan, confermati il 15 aprile 2026 e il 17 aprile 2026;
  • Cile: un focolaio nella regione di Araucanía, confermato il 15 aprile 2026;
  • Regno Unito: un focolaio nella contea del Lincolnshire, Inghilterra, confermato il 17 aprile 2026.

Le autorità competenti dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno adottato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni epidemiologiche trasmesse, la Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone colpite e aggiornare di conseguenza gli elenchi dell’allegato V e dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404.

Zona canadese oggetto di nuova autorizzazione

Oltre alle nuove sospensioni, il Canada ha comunicato ulteriori informazioni su un precedente focolaio di HPAI in Ontario, confermato il 19 febbraio 2026, e sulle misure adottate, incluse la politica di abbattimento totale e le successive operazioni di pulizia e disinfezione. La Commissione considera tali garanzie sufficienti a ritenere che la zona interessata non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione.

Di conseguenza, l’ingresso nell’Unione torna autorizzato per la zona canadese già sospesa e la voce CA-2.328 viene aggiornata negli allegati interessati.

Modifiche puntuali agli allegati

Allegato V, parte 1, sezione B

Per il Canada:

  • la riga relativa alla zona CA-2.328 è sostituita, con riferimento alla data di conferma del focolaio del 19 febbraio 2026 e alla data del regolamento del 24 aprile 2026;
  • dopo la zona CA-2.330 sono inserite le nuove zone CA-2.331 e CA-2.332, relative ai focolai del 15 aprile 2026 e del 17 aprile 2026.

Per il Cile:

  • dopo la zona CL-2.13 è inserita la nuova zona CL-2.14, relativa al focolaio confermato il 15 aprile 2026.

Per il Regno Unito:

  • dopo la zona GB-2.469 è aggiunta la nuova zona GB-2.470, relativa al focolaio confermato il 17 aprile 2026.

Allegato V, parte 2

Vengono inserite le descrizioni geografiche delle nuove zone, con indicazione di province, comuni, coordinate e perimetri di restrizione. In particolare:

  • per il Canada, le zone CA-2.331 e CA-2.332 sono descritte per il Saskatchewan, con zone di protezione (3 km) e sorveglianza (10 km) attorno ai punti indicati;
  • per il Cile, la zona CL-2.14 riguarda la Regione dell’Araucanía, Provincia di Cautín, Comune di Cunco, entro un raggio di 10 km dal punto del focolaio;
  • per il Regno Unito, la zona GB-2.470 riguarda l’area nei pressi di Gainsborough, West Lindsey, Lincolnshire, entro un cerchio di 10 km di raggio.

Allegato XIV, parte 1, sezione B

Per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, le modifiche seguono la stessa logica:

  • la zona CA-2.328 è sostituita con aggiornamento delle date e delle indicazioni di controllo;
  • dopo CA-2.330 sono inserite le zone CA-2.331 e CA-2.332;
  • dopo CL-2.13 è inserita CL-2.14;
  • dopo GB-2.469 è aggiunta GB-2.470.

Le voci includono anche i riferimenti alle categorie interessate, tra cui POU, RAT e GBM, oltre alle classi di ingresso e alle date di riferimento.

Urgenza, efficacia e applicabilità

La Commissione motiva l’adozione urgente del regolamento con la necessità di reagire tempestivamente ai nuovi focolai e di evitare perturbazioni inutili degli scambi con il Canada. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e coordinamento con la normativa sanitaria UE

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b). Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati.

Restrizioni per nuovi focolai di HPAI

A seguito dei nuovi focolai notificati in Saskatchewan (Canada), Araucanía (Cile) e Lincolnshire (Regno Unito), la Commissione sospende l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate. Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adottato politiche di abbattimento totale. Le modifiche riguardano le voci degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 relative alle nuove zone CA-2.331, CA-2.332, CL-2.14 e GB-2.470.

Reintroduzione dell’accesso per una zona del Canada

Sulla base di informazioni aggiornate del Canada relative a un precedente focolaio di HPAI in Ontario, la Commissione ritiene cessata la minaccia sanitaria per la zona già sospesa e ne autorizza nuovamente l’ingresso nell’Unione. Viene quindi aggiornata la voce relativa alla zona CA-2.328 negli allegati V e XIV.

Aggiornamenti agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404

L’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, viene modificato per le voci Canada, Cile e Regno Unito, con indicazione delle nuove zone, delle specie/categorie interessate e delle relative delimitazioni geografiche. L’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene analogamente aggiornato per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con l’inserimento o la sostituzione delle zone corrispondenti e delle relative date di riferimento (15 aprile 2026, 17 aprile 2026, 19 febbraio 2026, 24 aprile 2026).

Entrata in vigore e urgenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione giustifica l’urgenza con la necessità di tenere conto dei nuovi focolai di HPAI e di evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalesicurezza alimentarecommercio internazionaleregole veterinarie

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.