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Sentenza

Sentenza n. 8129/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 12.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.36521, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2000/2001, inviata al ricorrente a mezzo PEC in data 13.10.2022; -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.

Giustizia amministrativa202216577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il periodo 2000/2001, con i relativi allegati e gli atti connessi di conteggio, compensazione e ridistribuzione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha domandato l’annullamento della comunicazione AGEA del 12 ottobre 2022, notificata il 13 ottobre 2022, avente a oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare relativo al regime delle quote latte per il periodo 2000/2001, nonché degli atti presupposti e connessi. Il testo non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a riferire l’impugnazione dell’atto e la domanda di annullamento. Nelle more del giudizio è intervenuto l’art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023, che ha previsto la privazione di effetto di tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni effettuate secondo i commi precedenti della medesima disposizione. Il TAR ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la ricorrente non ha depositato memorie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l’art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023, abbia determinato ex lege l’inefficacia della comunicazione AGEA impugnata, notificata prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. L’Amministrazione deve quindi procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base del nuovo quadro normativo. L’annullamento giurisdizionale dell’atto originario non potrebbe procurare alcuna utilità alla ricorrente, poiché il provvedimento è ormai privo di efficacia e inidoneo a ledere attualmente il suo interesse. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione di AGEA.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende inefficaci ex lege le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e impone una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha sottoposto alle parti l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, concedendo un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando una disposizione normativa sopravvenuta priva ex lege di efficacia l’atto amministrativo impugnato e ne impone la sostituzione con un nuovo provvedimento, il ricorso per annullamento dell’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’annullamento non può più procurare un’utilità concreta al ricorrente.
  • La sopravvenuta inefficacia normativa dell’atto impugnato non definisce il merito dei vizi originariamente dedotti, ma elimina l’interesse attuale alla decisione di annullamento; l’amministrazione resta tenuta a rideterminare la situazione sulla base della disciplina sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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