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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13264/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un estratto di ruolo datato 17 maggio 2013 relativo a 20 cartelle di pagamento, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e ulteriori vizi delle cartelle. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso; in appello la CTR accoglieva solo in parte l'impugnazione, limitatamente ad alcune cartelle, rigettandola per il resto. In Cassazione il riscossore proponeva ricorso principale con quattro motivi; il primo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992 per non avere il giudice d'appello dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo. La società contribuente resisteva e proponeva a sua volta ricorso incidentale con due motivi.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato alla luce dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis. La Corte afferma che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e che, nel caso concreto, non ricorreva alcuna delle ipotesi eccezionali di azione diretta previste dalla norma. Poiché la CTR non ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso, la sentenza viene cassata senza rinvio ex art. 382, comma 3, c.p.c. e il ricorso introduttivo del contribuente viene dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere iniziata. I restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale restano assorbiti. Le spese sono compensate in ragione della sopravvenienza della pronuncia nomofilattica sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Gli atti impugnabili nel processo tributario non comprendono l'estratto di ruolo, che non è atto impositivo autonomamente lesivo.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    La disposizione, inserendo il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e specifica i casi eccezionali in cui il ruolo o la cartella non validamente notificata possono essere impugnati direttamente.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    Come novellato, disciplina la formazione e il contenuto dei ruoli e, al comma 4-bis, esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo ipotesi tassative di pregiudizio qualificato.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    È una delle ipotesi tassative che fondano l'azione diretta contro ruolo o cartella non notificata o invalidamente notificata, se dall'iscrizione a ruolo deriva pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Costituisce una delle ipotesi tassative di pregiudizio che legittimano l'azione diretta contro ruolo o cartella non validamente notificata.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere iniziata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di rappresentare alla Corte la sussistenza delle ipotesi eccezionali di azione diretta mediante memoria.

  • artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina sono ritenute manifestamente infondate.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    Richiamato nel vaglio delle questioni di legittimità costituzionale, ritenute manifestamente infondate.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo ha natura di mero elaborato informatico riepilogativo degli elementi della cartella e non integra, di per sé, un atto impositivo autonomamente impugnabile.
  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'impugnazione diretta è ammessa solo nei casi tassativi in cui la mancata o invalida notifica della cartella produca un pregiudizio qualificato previsto dalla legge; fuori da tali ipotesi il ricorso è inammissibile.
  • La disciplina sopravvenuta che definisce l'interesse ad agire e delimita i casi di tutela immediata si applica ai processi pendenti, perché incide sulla decisione ancora da assumere e non su effetti già esauriti dell'impugnazione.
  • Quando la causa non poteva essere iniziata, la Corte può cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo.
  • Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nei termini esaminati, sono state ritenute manifestamente infondate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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