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Sentenza

Sentenza del 11/04/2023 n. 9660 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa impugnava un avviso di accertamento relativo al 2006 per: (a) indebita detrazione IVA sugli acquisti di immobili poi assegnati ai soci (richiamando DPR n. 633/1972 artt. 19 e 19-bis) nonchè l'applicazione dell'esenzione/deroga prevista dal D.L. n. 223/2006, art. 35; (b) parziali omissioni di variazioni in aumento ai fini IRES connesse ai proventi derivanti dall'assegnazione (art. 90 TUIR). Dopo giudizi di merito (CTP accoglimento parziale; CTR accoglimento parziale dell'appello dell'Agenzia), la società propose ricorso per cassazione che fu respinto (sent. n. 2362/2022). Con il presente atto la società ha chiesto la revocazione della sentenza della Cassazione deducendo errori di fatto (svista/omesso esame) e chiedendo la sospensione dell'esecuzione/sospensione del processo per adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rigettato l'istanza di sospensione collegata alla procedura di definizione agevolata (L. n. 197/2022, art. 1, comma 236) perché la revocazione non impedisce il passaggio in giudicato delle sentenze cui sia seguito rigetto in cassazione; ha inoltre respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. ritenendola non applicabile alla sentenza di rigetto impugnata (non esecutiva). Quanto al merito della revocazione, la Corte ha ritenuto che le censure prospettate costituissero errori di valutazione giurisdizionale o manchi di autosufficienza documentale (non errori di fatto incontestabili emergenti dagli atti) e, pertanto, non integrassero i ristretti presupposti per la revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4. Conseguenza: inammissibilità e mantenimento dell'esito favorevole all'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Riferito alla disciplina della detrazione IVA; la CTR e la Cassazione hanno affrontato la questione nell'ottica della valutazione della tipicità/occasionalità dell'operazione: se l'operazione è occasionale, non si riconosce il diritto alla detrazione nella misura prospettata dalla cooperativa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis

    La norma sull'oggettiva indetraibilità dell'IVA è stata invocata dall'Ufficio; la CTR ha ritenuto applicabile l'ipotesi di indetraibilità per le cessioni/assegnazioni ritenute occasionali; la Cassazione ha osservato che le doglianze sulla applicazione della norma erano, in gran parte, questioni di valutazione non idonee a costituire errore revocatorio.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 35

    art. 35, comma 8 e comma 9

    Il comma 8 (esenzione per cessione di fabbricati da cooperative entro quattro anni dalla ultimazione) è stato ritenuto rilevante dalla CTR per qualificare l'operazione come non detraibile o esente; il comma 9 (deroga transitoria rispetto al meccanismo di rettifica della detrazione) è stato contestato dalla contribuente ma la CTR lo ha ritenuto non applicabile nella specie; la Corte ha comunque considerato tale questione come dipendente da valutazioni di fatto e diritto già affrontate nei precedenti gradi.

  • T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986), art. 90

    art. 90, comma 1 e comma 2

    Richiamato con riguardo alla rilevanza reddituale dei proventi derivanti dall'assegnazione agli soci: la CTR ha qualificato alcune spese come non deducibili o da ricondurre all'art. 90 comma 2, con conseguente variazione in aumento ai fini IRES.

  • Direttiva VI CEE, art. 17 (richiamata)

    Evocata in ordine al principio di neutralità dell'IVA; la contribuente ha richiamato principi europei ma la Corte ha ritenuto che alcune doglianze in proposito introducevano censure nuove non dedotte nei gradi precedenti.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8

    Richiamato in relazione a profili di motivazione e dichiarazione; la questione è stata trattata come collegata alla deduzione di violazioni procedurali/dichiarative ma la Corte ha valutato tali eccezioni come discutibili sotto il profilo della rilevanza per revocazione.

  • Costituzione, art. 53

    Invocato dalla contribuente con riferimento a principi di imposizione; la Corte ha considerato tali rilievi all'interno delle valutazioni già compiute nei precedenti gradi, senza riconoscerne il carattere di errore di fatto idoneo alla revocazione.

  • L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 235-236

    Previsione della definizione agevolata (cd. rottamazione quater): la Corte ha precisato che la possibilità di definizione riguarda controversie 'pendenti' nei termini degli ordinari mezzi di impugnazione; la pendenza del solo termine per la revocazione non rende la controversia "pendente" ai fini della definizione agevolata.

  • Codice di procedura civile, art. 391-bis

    art. 391-bis c.p.c., commi 5 e 6

    Comma 5: la pendenza del termine di revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di cassazione respinta; comma 6: in caso di revocazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato. La Corte ha richiamato tali disposizioni per negare che la revocazione conservi la pendenza processuale ai fini della definizione agevolata e per escludere la sospensione dell'esecuzione nella specie.

  • Codice di procedura civile, art. 401 e art. 373

    art. 401 e art. 373 c.p.c.

    L'art. 401 attribuisce al giudice della revocazione il potere di sospendere l'esecuzione della sentenza; la Corte ha precisato che tale potere è esercitabile solo quando la sentenza della Cassazione sia esecutiva ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; nella fattispecie la sentenza di rigetto non era esecutiva e la sospensione non poteva essere concessa.

  • Codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 4

    art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Norma che disciplina la revocazione per "errore di fatto". La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'errore di fatto rilevante per la revocazione deve essere una svista materiale o un errore di percezione incontestabile dagli atti, non una semplice diversa valutazione giuridica o una critica all'apprezzamento delle prove.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è concessa solo per errore di fatto manifesto (svista evidente rilevabile dagli atti) e non per riconsiderazioni o divergenze di giudizio sulle valutazioni di merito o sull'interpretazione giuridica.
  • La pendenza del termine per la revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di cassazione respinta; di conseguenza non abilita l'accesso alle procedure di definizione agevolata delle controversie che richiedono la 'pendenza' di impugnazioni ordinarie.
  • La sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata in revocazione è possibile solo nei limiti stabiliti dal codice (art. 401 c.p.c.) e, in particolare, quando la sentenza di cassazione sia esecutiva; non è strumento automatico per bloccare esecuzioni già disposte in esito a rigetto di cassazione.
  • Nelle controversie IVA su cessioni/assegnazioni di immobili da cooperative, la qualificazione dell'attività come 'tipica/prevalente' o 'occasionale' è decisiva per il diritto alla detrazione: elementi quali la natura statutaria dell'attività o la compilazione del quadro dichiarativo (es. casella VG30) possono essere considerati indici utili ma sono valutazioni di fatto soggette all'apprezzamento del giudice.
  • Se si vuole contestare in sede di legittimità una decisione sulla applicazione di norme speciali (es. deroga transitoria del D.L. n. 223/2006), occorre averle previamente dedotte e argomentate nei gradi di merito; introdurre questioni nuove in cassazione è rischioso e può essere dichiarato inammissibile.
  • Per far valere fatti decisivi in cassazione o in eventuale revocazione è necessario produrre documentazione 'autosufficiente' (trascrizioni, delibere, quadri dichiarativi) nel ricorso; semplici riferimenti o allegazioni non trascritte possono determinare l'inammissibilità o il rigetto per difetto di autosufficienza.

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