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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11054/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura custodiale in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata da BOVA in relazione al reato previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione del comma 4 dell'art. 275 c.p.p. (divieto di custodia cautelare in carcere per il padre di prole non superiore ai sei anni quando la madre sia oggettivamente impossibilitata ad assistere i figli), lamentando che la moglie, lavorando come parrucchiera full time e avendo un bambino in tenera età, non fosse in grado di occuparsi della prole e che mancassero soluzioni endofamiliari o alternative adeguate; inoltre si contestava l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la condizione di madre-lavoratrice costituisce impedimento assoluto solo se adeguatamente dimostrata l'oggettiva impossibilità della madre di conciliare lavoro e cura della prole e l'impossibilità di avvalersi di parenti, figure di riferimento o strutture pubbliche. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale, che ha considerato l'orario lavorativo della madre, la mancata prova della totale assenza di persone terze disponibili e la possibilità di ricorrere a scuole/servizi o baby-sitter; dal ricorso emergevano invece familiari potenzialmente idonei a fornire supporto. La Corte ha quindi confermato l'inapplicabilità del comma 4 dell'art. 275 c.p.p. nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Non è stata disposta la rimessione in libertà del BOVA.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 4

    Il comma 4 contempla il divieto di custodia cautelare in carcere per il padre di prole non superiore ai sei anni quando la madre sia oggettivamente impossibilitata ad assistere i figli; la Corte chiarisce che detta impossibilità deve essere adeguatamente dimostrata e non è sufficiente una mera situazione di difficoltà (es. attività lavorativa non provante automaticamente l'assoluta impossibilità).

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata quale titolo dell'impugnazione avanti al Tribunale (rigetto dell'appello ai sensi di tale articolo).

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Articolo che indica il reato per il quale è stata applicata la misura custodiale (illeciti in materia di stupefacenti); la natura del reato è parte del contesto valutativo delle esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi della cancelleria in caso di permanenza della custodia cautelare a seguito del provvedimento della Corte.

Massime di principio

  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere in quanto padre di figli minori di sei anni, il ricorrente deve dimostrare concretamente l'assoluta impossibilità della madre di assistere i figli; la mera attività lavorativa della madre non è di per sé sufficiente.
  • La presenza di possibili forme di supporto (parenti conviventi o non, baby-sitter, posti in strutture scolastiche o servizi pubblici) tende a escludere l'applicabilità del beneficio previsto dal comma 4 dell'art. 275 c.p.p.; la valutazione è di merito e richiede prova documentale o elementi concreti.
  • Argomentazioni generiche circa difficoltà economiche o la possibile riduzione di costi (es. risparmio dell'asilo) non costituiscono prova dell'impossibilità assoluta della madre ad occuparsi della prole.
  • Anche in presenza di prole minore, esigenze cautelari di eccezionale rilevanza possono comunque giustificare la permanenza della custodia in carcere: la norma favorevole non opera automaticamente se sussistono gravi esigenze cautelari.
  • In fase di impugnazione in Cassazione è necessario che i motivi rilevino profili di diritto o vizio motivazionale rilevanti; questioni meramente riassuntive della valutazione di fatto del giudice di merito hanno scarse probabilità di successo.

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