Sentenza del 10/06/2016 n. 3445 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - Sfratto per morosità - Convalida - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, in caso di sfratto per morosità, l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessazione del contratto decorre dalla data della convalida giudiziale dello sfratto. Non assumono rilevanza né la data di rilascio dell'immobile indicata nel provvedimento né la successiva data in cui il rilascio viene materialmente eseguito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del momento dal quale decorre l'obbligo di versare l'imposta di registro prevista per la cessazione del contratto di locazione dall'art. 17 del d.P.R. n. 131 del 1986. In particolare, occorreva stabilire se tale momento coincidesse con la data indicata nel provvedimento giudiziale per il rilascio dell'immobile o con la successiva data di rilascio effettivo, oppure con la data in cui il giudice convalida lo sfratto per morosità.
Norme richiamate
Art. 17 del d.P.R. n. 131 del 1986
La norma disciplina i termini e gli obblighi relativi alla registrazione degli eventi che determinano la cessazione del contratto di locazione. In caso di sfratto per morosità, l'evento rilevante è la convalida giudiziale, che rende certa la cessazione del rapporto, non il successivo rilascio materiale dell'immobile.
Massime di principio
- Per determinare la decorrenza di un obbligo tributario collegato alla cessazione di un contratto, occorre individuare l'atto o l'evento giuridicamente efficace che produce la cessazione, non necessariamente il momento materiale in cui la situazione viene concretamente eseguita.
- Nel caso di sfratto per morosità, la data della convalida giudiziale prevale sia sulla data di rilascio indicata nel provvedimento sia sulla data del rilascio effettivo dell'immobile.
- Gli adempimenti fiscali devono essere calcolati facendo riferimento alla data dell'evento giuridico rilevante e documentabile, evitando di posticiparli sulla base di fatti materiali successivi.
- La convalida dello sfratto costituisce il momento di riferimento per la cessazione del contratto ai fini dell'imposta di registro, anche se l'ex conduttore permane nell'immobile fino a una data successiva.
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