Sentenza n. 231/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 marzo 2024: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni», con la quale la durata del rapporto concessorio è stata limitata al 31 dicembre 2024; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Piombino a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni del Comune di Piombino relative all'estensione e al differimento della durata di una concessione demaniale marittima, con scadenza prima al 31 dicembre 2023 e poi al 31 dicembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale n. 1167 del 19 novembre 2021, relativa all'estensione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023, e la determinazione n. 1204 del 26 novembre 2021, concernente il relativo impegno di spesa per l'imposta di registro. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione n. 1606 del 27 dicembre 2023, con la quale il Comune ha differito la scadenza del rapporto concessorio al 31 dicembre 2024. Il ricorrente aveva inoltre formulato domande di accertamento e di condanna, anche previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sostenendo, in sintesi, che il rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse pluriennale e di durata indefinita e non fosse soggetto ai principi di trasparenza derivanti dalla sentenza Telaustria, alla direttiva 2006/123/CE, all'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 17/2021. Chiedeva inoltre la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché il rilascio di nuovi titoli concessori con previsione di rinnovo senza soluzione di continuità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente, con istanza del 5 dicembre 2025, aveva chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio, preso atto di tale sopravvenienza, non ha esaminato le censure sostanziali, le questioni di diritto dell'Unione europea, le domande di accertamento e condanna né la richiesta di rinvio pregiudiziale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune di Piombino.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
condanna ... a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente a sostegno delle domande di condanna e di adozione delle misure necessarie, ma non è stata esaminata dal TAR per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 36 cod. nav.
titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav.
Richiamato dal ricorrente quale base normativa dei titoli concessori richiesti; la relativa questione è rimasta assorbita dall'improcedibilità.
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022
La disposizione è stata contestata dal ricorrente, ma il TAR non ne ha valutato la compatibilità o applicabilità.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Richiamati dal ricorrente quale parametro dell'incompatibilità della normativa nazionale; non sono stati esaminati.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di proprietà; la relativa questione non è stata decisa.
art. 99 c.p.a.
previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Non applicato nella decisione; il TAR non ha disposto alcun rinvio pregiudiziale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo sia al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame delle censure sostanziali, delle questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e delle domande consequenziali o di condanna non più utili al ricorrente.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate, anche tenendo conto della non opposizione della parte resistente.
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