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Ordinanza

Ordinanza n. 934/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza in forma semplificata del TAR Lazio n. 1283/2026, di accoglimento parziale del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio, chiedendone incidentalmente la sospensione. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi d'appello, precisando soltanto che le censure dedotte sono della medesima indole di quelle oggetto di un parallelo giudizio iscritto al NRG 894/2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione della discussione di merito, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi d'appello né sospendere nel merito l'efficacia della sentenza impugnata. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito e ha riservato l'esame della controversia a tale sede, assicurando la trattazione uniforme con il giudizio parallelo NRG 894/2026. La discussione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 24 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disposizione, con concessione di una misura cautelare atipica limitata alla sollecita fissazione del merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando le esigenze prospettate possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il Consiglio di Stato può accogliere l'istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell'impugnazione.
  • La fissazione sollecita del merito può costituire misura cautelare adeguata quando sia necessario riservare l'esame della controversia all'approfondimento collegiale e coordinare la decisione con un giudizio parallelo avente censure della medesima indole.
  • La misura cautelare limitata alla sollecita fissazione del merito non comporta, di per sé, una sospensione sostanziale dell'efficacia della sentenza impugnata né una valutazione definitiva dei motivi d'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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