Cassazione Civile, Ordinanza n. 21040/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Nel corso di un giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, la Corte d'appello aveva liquidato in favore del proprietario una somma complessiva, ritenendo non applicabile il criterio dell'edificabilità di fatto per difetto di allegazione sulla mancanza di regolamentazione urbanistica e qualificando il bene come area pertinenziale, da valorizzare in misura percentuale rispetto all'immobile principale. Il comune, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di tardività dell'opposizione alla stima, proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001, con dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità del procedimento; 2) violazione degli artt. 817 e 818 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il vincolo pertinenziale non fosse stato oggetto di contraddittorio e che il giudice avesse erroneamente reputato non contestata la natura pertinenziale dell'area; 3) violazione dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, assumendo che, trattandosi di terreno pertinenziale in zona non edificabile, la stima dovesse essere effettuata con criterio agricolo e non mediante percentuale del valore del bene principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretto l'orientamento secondo cui il decreto di esproprio costituisce condizione dell'azione per la determinazione dell'indennità definitiva: essendo intervenuto nel corso del giudizio prima della decisione, la domanda era ammissibile e non poteva essere dichiarata improcedibile per la sola mancata precedente esistenza del decreto. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto o indicato specificamente gli atti da cui desumere la contestazione del vincolo pertinenziale; inoltre ha osservato che l'accertamento della pertinenzialità è giudizio di fatto, sindacabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., qui non adeguatamente dedotto. Quanto al terzo motivo, lo ha reputato infondato, richiamando il principio per cui, in caso di espropriazione di un edificio con area pertinenziale, il manufatto e l'area accessoria vanno stimati separatamente secondo i criteri propri di ciascun bene, essendo escluso un unico criterio fondato sul valore della cosa principale; la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, che aveva attribuito all'area pertinenziale non edificabile un valore pari al 10% di quello dell'abitazione, è stata considerata una valutazione di merito insindacabile. Il comune ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il tema della tempestività e della condizione dell'azione è stato affrontato nei termini corretti dal giudice di merito e comunque il decreto di esproprio era sopravvenuto prima della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La dedotta nullità per omessa pronuncia non è stata riconosciuta.
art. 54 D.P.R. 327/2001
Il termine per l'opposizione alla stima è stato evocato dal ricorrente, ma la Corte ha affermato che il punto decisivo resta la sopravvenuta emissione del decreto di esproprio come condizione dell'azione.
art. 817 c.c.
La pertinenzialità richiede il collegamento funzionale e la destinazione durevole di un bene al servizio o ornamento dell'altro.
art. 818 c.c.
Il regime giuridico della pertinenza è richiamato per escludere che la valutazione del bene accessorio possa essere trattata come mera appendice del bene principale ai fini indennitari.
art. 40 D.P.R. 327/2001
Per l'area pertinenziale priva di autonoma edificabilità non si applica automaticamente un criterio unico fondato sul valore del bene principale; la stima segue i criteri propri dell'area non edificabile.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Le violazioni di legge denunciate sui criteri di stima sono state ritenute infondate.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazione di valutazioni o risultanze tecniche di parte.
D.P.R. 327/2001
Il decreto di espropriazione continua a essere la fonte del credito indennitario e la sua sopravvenienza nel corso del giudizio consente la decisione sul merito dell'indennità.
L. 20 giugno 1865, n. 2359, art. 39
Richiamato per la liquidazione del valore dell'edificio espropriato secondo il valore di mercato.
D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis
Richiamato quale criterio per la liquidazione dell'area pertinenziale a seconda della sua edificabilità o meno.
L. 8 agosto 1992, n. 359
Richiamata quale fonte di conversione del D.L. n. 333/1992 ai fini dei criteri indennitari.
L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16
Richiamato quale criterio alternativo per la stima dell'area pertinenziale, se agricola o non edificabile.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, il decreto di esproprio costituisce una condizione dell'azione: la domanda può essere decisa solo se il provvedimento ablatorio sia intervenuto prima della decisione, non necessariamente prima della proposizione del ricorso.
- L'eccezione o censura fondata sulla tardività dell'opposizione e sulla non contestazione di un fatto processuale deve essere dedotta in cassazione con rigoroso rispetto dell'autosufficienza, mediante specifica indicazione o trascrizione degli atti rilevanti.
- L'accertamento della natura pertinenziale di un bene è un giudizio di fatto che richiede la compresenza di un elemento soggettivo di destinazione durevole al servizio del bene principale e di un elemento oggettivo di contiguità o servizio; in sede di legittimità è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica a valutazioni tecniche, peritali o giuridiche espresse dal giudice di merito o dal consulente di parte.
- In caso di espropriazione di un complesso composto da edificio e area pertinenziale, la liquidazione dell'indennità deve distinguere tra il valore autonomo del manufatto e quello dell'area accessoria, senza applicare un criterio unitario fondato soltanto sul valore della cosa principale.
- Se l'area pertinenziale non ha autonoma vocazione edificatoria, la sua stima non segue il valore del fabbricato ma deve essere determinata secondo i criteri propri dell'area non edificabile o agricola, secondo la disciplina applicabile.
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