Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26815/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che il ricorso riproponeva le stesse censure dell'appello senza un confronto puntuale con le ragioni poste a base del rigetto in secondo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato, ma i motivi dedotti lamentavano erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità, alla quantificazione della pena e alla mancata applicazione di una pena sostitutiva. La Corte rileva però che tali doglianze si limitavano a riprodurre, in modo sostanzialmente pedissequo, le censure già formulate in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che avevano respinto quei motivi. Per questo il ricorso è stato ritenuto privo del necessario requisito di specificità.

Norme richiamate

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità del ricorso. È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente le censure di appello senza confutare le argomentazioni della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a fondamento del provvedimento.
  • È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che si limiti a riprodurre le censure già svolte in appello senza indicare gli errori logici o giuridici della sentenza che ha rigettato quei motivi.
  • La funzione dell'impugnazione non è la mera reiterazione di doglianze già proposte, ma la confutazione delle argomentazioni del giudice a quo.
  • La mancata specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.